IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica» convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122  e,  in  particolare,  l'art.  31,  comma  1,  in  materia  di
«Preclusione alla autocompensazione in presenza di  debito  su  ruoli
definitivi»  il  quale  dispone  che,  con  decreto   del   Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  sono  stabilite  le  modalita'  per
l'esecuzione del pagamento, anche parziale, delle  somme  iscritte  a
ruolo  per  imposte  erariali  e  relativi  accessori,  mediante   la
compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica» convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e, in particolare, l'art. 29  in  materia  di  «concentrazione
della riscossione nell'accertamento», il quale dispone che gli avvisi
di accertamento emessi  dall'Agenzia  delle  entrate  ai  fini  delle
imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e  i  connessi
provvedimenti  di  irrogazione  delle  sanzioni,  costituiscono  essi
stessi atto esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante «Disposizioni sulla  riscossione  delle  imposte  sul
reddito»; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in
particolare,  il  Capo  III,  recante  «Disposizioni  in  materia  di
riscossione»; 
  Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.  46,  concernente
il «Riordino della disciplina della  riscossione  mediante  ruolo,  a
norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.  112,  concernente
«Riordino del servizio nazionale  della  riscossione,  in  attuazione
della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  recante  «Misure
di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti  in  materia
tributaria e finanziaria»,  convertito,  con  modificazioni,  con  la
legge del 2 dicembre 2005,  n.  248  e,  in  particolare,  l'art.  3,
recante  «Disposizioni  in  materia  di  servizio   nazionale   della
riscossione»; 
  Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di entrate e  di  contrasto  all'evasione  fiscale»  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n.  248  e,  in
particolare,  l'art.  37,  comma  49,  in  materia  di   trasmissione
telematica dei modelli F24; 
  Visto  il  decreto-legge   1º   luglio   2009,   n.   78,   recante
«Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini» convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e,  in  particolare,
l'art. 10,  in  materia  di  controllo  preventivo  dell'utilizzo  in
compensazione dei crediti IVA; 
  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale» convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio
2009, n. 2 e, in particolare, l'art. 27, in materia di accertamenti e
controllo dei crediti utilizzati in compensazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Pagamento dei debiti per imposte 
                   erariali mediante compensazione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 31, comma  1,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio
2010, n. 122, il pagamento, anche parziale, delle  somme  iscritte  a
ruolo per imposte erariali, e' effettuato dai  contribuenti  mediante
l'esercizio  in  compensazione  dei  crediti  relativi  alle  imposte
medesime, attraverso il  sistema  del  versamento  unificato  di  cui
all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  2. Il pagamento di cui al comma 1 e' ammesso anche  per  gli  oneri
accessori  relativi  alle  imposte   erariali   iscritte   a   ruolo,
comprensivi degli aggi e  delle  spese  a  favore  dell'agente  della
riscossione, nonche' per le imposte erariali la  cui  riscossione  e'
affidata all'agente della riscossione secondo le disposizioni di  cui
all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con
modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010 n. 122.