IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica» convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'art. 31, comma 1, in materia di «Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi» il quale dispone che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per l'esecuzione del pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica» convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'art. 29 in materia di «concentrazione della riscossione nell'accertamento», il quale dispone che gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, costituiscono essi stessi atto esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, il Capo III, recante «Disposizioni in materia di riscossione»; Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»; Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»; Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito, con modificazioni, con la legge del 2 dicembre 2005, n. 248 e, in particolare, l'art. 3, recante «Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione»; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248 e, in particolare, l'art. 37, comma 49, in materia di trasmissione telematica dei modelli F24; Visto il decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini» convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, in particolare, l'art. 10, in materia di controllo preventivo dell'utilizzo in compensazione dei crediti IVA; Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'art. 27, in materia di accertamenti e controllo dei crediti utilizzati in compensazione; Decreta: Art. 1 Pagamento dei debiti per imposte erariali mediante compensazione 1. Ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali, e' effettuato dai contribuenti mediante l'esercizio in compensazione dei crediti relativi alle imposte medesime, attraverso il sistema del versamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 2. Il pagamento di cui al comma 1 e' ammesso anche per gli oneri accessori relativi alle imposte erariali iscritte a ruolo, comprensivi degli aggi e delle spese a favore dell'agente della riscossione, nonche' per le imposte erariali la cui riscossione e' affidata all'agente della riscossione secondo le disposizioni di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010 n. 122.