IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna, in presenza del Prof.  Francesco  Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe  Chiaravalloti,  vice-presidente,  del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e  del
dott. Daniele De Paoli, segretario generale; 
  Visto l'art. 25, paragrafi 1 e  2,  della  direttiva  95/46/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui  i
dati personali possono essere trasferiti in un paese non appartenente
all'Unione europea qualora il paese terzo garantisca  un  livello  di
protezione adeguato, secondo quanto  previsto  nel  paragrafo  2  del
medesimo articolo; 
  Visto il paragrafo 6 del medesimo  art.  25  secondo  il  quale  la
Commissione europea puo' constatare che un paese terzo garantisce  un
livello di protezione adeguato ai sensi del citato  paragrafo  2,  ai
fini della tutela della vita privata o dei diritti e  delle  liberta'
fondamentali della persona; 
  Vista la decisione della Commissione europea del 19 ottobre 2010 n.
2010/625/UE (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee L277/27 del 21 ottobre 2010), con la quale si e' ritenuto che
il Principato di Andorra garantisce un livello adeguato di protezione
dei dati personali trasferiti dall'Unione europea; 
  Considerato che gli Stati membri europei devono adottare le  misure
necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi
del citato art. 25, paragrafo 6 della direttiva; 
  Visto l'art. 44, comma  1,  lett.  b)  del  Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), secondo  il  quale
il  trasferimento  dei  dati  personali  diretto  verso   paesi   non
appartenenti all'Unione europea puo' avvenire quando sia  autorizzato
dal  Garante  sulla  base  di  adeguate  garanzie   per   i   diritti
dell'interessato  individuate  con  le  decisioni  della  Commissione
previste dagli artt. 25,  paragrafo  6,  e  26,  paragrafo  4,  della
direttiva 95/46/CE; 
  Considerata l'esigenza di adottare un provvedimento necessario  per
l'applicazione della decisione della Commissione  in  conformita'  al
citato art. 44, comma 1, lett. b); 
  Ritenuto che le norme vigenti nel Principato  di  Andorra  relative
alla protezione dei dati personali, in base alla  valutazione  svolta
dalla  Commissione  europea,  prevedono  garanzie   per   i   diritti
dell'interessato che, in conformita' al  diritto  comunitario,  vanno
ritenute adeguate in base al citato art. 44, comma 1, lett. b); 
  Visto l'art. 3 della decisione in tema di controlli e provvedimenti
delle autorita' di garanzia  degli  Stati  membri  sulla  liceita'  e
correttezza dei trasferimenti, anche in relazione a  quanto  previsto
dall'art.  4  della  direttiva   95/46/CE   sul   diritto   nazionale
applicabile; 
  Ritenuta la necessita' di  assicurare  ulteriore  pubblicita'  alla
predetta  decisione  della  Commissione  europea  disponendo  la  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  in
allegato alla presente autorizzazione; 
  Vista la documentazione d'ufficio; 
  Viste  le  osservazioni  dell'Ufficio,  formulate  dal   segretario
generale ai sensi  dell'art.  15  del  regolamento  del  Garante,  n.
1/2000; 
  Relatore il prof. Francesco Pizzetti; 
 
                   Tutto cio' premesso il garante: 
 
  1. fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni previste
dal Codice in materia di protezione dei dati personali,  autorizza  i
trasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato  verso  il
Principato di Andorra, con effetto dal termine previsto  dall'art.  6
della decisione della Commissione europea  del  19  ottobre  2010  n.
2010/625/UE e in conformita' alla decisione medesima; 
  2. si riserva, in conformita' alla normativa comunitaria, al Codice
in materia di protezione  dei  dati  personali  e  all'art.  3  della
decisione della Commissione, di svolgere i necessari controlli  sulla
liceita' e correttezza  dei  trasferimenti  di  dati  e  di  adottare
eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento; 
  3.  dispone  la   trasmissione   del   presente   provvedimento   e
dell'allegata decisione della Commissione  all'Ufficio  pubblicazione
leggi  e  decreti  del  Ministero  della   giustizia   per   la   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 3 febbraio 2011 
 
                 Il Presidente e relatore: Pizzetti 
 
 
                  Il segretario generale: De Paoli