IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 che al comma 40 dell'art. 1
stabilisce che a decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza  sul
prezzo di vendita al pubblico delle specialita' medicinali  collocate
nelle classi a) e b), di cui all'art. 8, comma  10,  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per
i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al
6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al  pubblico
al netto dell'imposta sul valore  aggiunto  (IVA);  che  il  Servizio
sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle  farmacie
di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo
al lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento per le
specialita' medicinali  il  cui  prezzo  di  vendita  al  pubblico e'
inferiore a lire 50.000, al 6 per cento per le specialita' medicinali
il cui prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra  lire  50.000  e
lire 99.999, al 9 per cento per  le  specialita'  medicinali  il  cui
prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra  lire  100.000  e  lire
199.999 e al 12,5 per cento per  le  specialita'  medicinali  il  cui
prezzo di vendita al pubblico e' pari o superiore a lire 200.000; che
per le farmacie rurali che godono  dell'indennita'  di  residenza  ai
sensi dell'art. 2 della legge 8 marzo  1968,  n.  221,  e  successive
modificazioni, restano in vigore le quote di sconto di  cui  all'art.
2, comma 1, della legge 28  dicembre  1995,  n.  549  e  che  per  le
farmacie con un fatturato complessivo annuo non superiore a lire  500
milioni, le percentuali previste dal presente comma sono  ridotte  in
misura pari al 60 per cento; 
  Visto il comma 826 dell'art. 1 della legge n. 296 del  27  dicembre
2006 (Finanziaria 2007) che, al fine di favorire il  mantenimento  di
un'efficiente rete  di  assistenza  farmaceutica  territoriale  anche
nelle zone disagiate, proroga per il triennio  2007-2009  l'ulteriore
riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con  un
fatturato annuo in regime di Servizio sanitario  nazionale  al  netto
dell'imposta sul valore aggiunto non superiore  ad  euro  258.228,45,
gia' disposta, limitatamente all'arco  temporale  decorrente  dal  1°
marzo al 31 dicembre 2006, dall'art. 38 del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  febbraio
2006, n. 51 rispetto a quella prevista dal quinto periodo  del  comma
40 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto ministeriale 6 marzo 2007, adottato in  attuazione
del predetto art. 38 del decreto-legge  30  dicembre  2005,  n.  273,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51  e
recante modalita' e criteri di concessione alle farmacie  interessate
dell'ulteriore riduzione delle percentuali di  sconto,  limitatamente
al periodo 1° marzo-31 dicembre 2006; 
  Ritenuto di  continuare  a  ritenersi  applicabili,  anche  per  il
triennio 2007-2009, le medesime modalita' ed i medesimi criteri  gia'
adottati  in  precedenza  per  il  riconoscimento   delle   ulteriori
riduzioni delle percentuali di sconto alle  farmacie  interessate  in
quanto gia' destinatarie della  riduzione  dello  sconto  operato  ai
sensi del quinto periodo del comma 40  dell'art.  1  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni; 
  Rilevato che il  citato  comma  826  pone  a  carico  del  Servizio
sanitario nazionale la  maggiore  spesa  derivante  dall'applicazione
della riduzione dello sconto per un importo per l'anno  2009  pari  a
€ 2.500.000,00; 
  Verificato che FederFarma e AssoFarm, con nota del 10 giugno  2009,
hanno comunicato i dati relativi all'anno 2008 utilizzabili  ai  fini
della ripartizione per l'anno 2009; 
  Accertato che le farmacie che rientrano nella fattispecie in  esame
sono in numero pari a 2.146; 
  Ritenuto che, concordemente con le associazioni di  categoria,  per
l'applicazione concreta della normativa le farmacie interessate,  che
hanno registrato un fatturato in regime di SSN al netto dell'IVA  non
superiore a € 258.228,45, potrebbero essere suddivise in due fasce: 
    la prima fascia comprende  le  613  farmacie  il  cui  fatturato,
relativo all'erogazione dei  farmaci  in  convenzione  a  carico  del
Servizio sanitario  nazionale,  non  supera  € 150.000,00  che  hanno
corrisposto  nel  2008  al  SSN  uno  sconto  complessivo  pari  a  €
1.264.801,60; 
    la seconda fascia comprende le 1.533 farmacie il  cui  fatturato,
relativo all'erogazione dei  farmaci  in  convenzione  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale, superiore a € 150.000,00 non  raggiunge
il limite fissato dalla norma in € 258.228,45 che  hanno  corrisposto
nel 2008 al SSN uno sconto complessivo pari a € 6.021.203,00; 
  Considerato che complessivamente  lo  sconto  praticato  ammonta  a
€ 7.286.004,60 e che lo stesso puo' essere ridotto per un importo non
superiore a € 2.500.000,00; 
  Valutata l'opportunita' di esentare  dal  praticare  lo  sconto  la
prima fascia  di  farmacie  e  ridurre  proporzionalmente  lo  sconto
praticato dalle farmacie della seconda fascia; 
  Ritenuto di esplicitare, per ciascuna regione e provincia autonoma,
il valore assoluto delle predette esenzioni e riduzioni di sconto per
un totale complessivo di € 2.500.000,00 e di  prevedere  il  rimborso
alle  stesse  regioni  e  province  autonome  degli   importi   cosi'
determinati; 
  Vista la legge n. 172  del  13  novembre  2009  che  istituisce  il
Ministero della salute; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  15  dicembre
2009 che nomina il prof. Ferruccio Fazio Ministro della salute; 
  Acquisito il parere della  Conferenza  Stato  regioni,  manifestato
nella seduta del 29 luglio 2010 (rep. 147/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per l'anno 2009, ai fini di quanto disposto dal comma 826 dell'art.
1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 in ordine alla proroga, per
il triennio 2007-2009, dell'ulteriore riduzione delle percentuali  di
sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo  in  regime  di
Servizio  sanitario  nazionale  al  netto  dell'imposta  sul   valore
aggiunto non superiore ad euro 258.228,45, rispetto a quella prevista
dal quinto periodo del comma 40 dell'art. 1 della legge  23  dicembre
1996, n. 662,  e  successive  modificazioni,  per  le  farmacie  gia'
destinatarie della riduzione dello sconto operato ai sensi del quinto
periodo del comma 40 dell'art. 1 della legge  23  dicembre  1996,  n.
662, e successive modificazioni si applica quanto segue: 
    a) le farmacie che nel 2008  hanno  registrato  un  fatturato  in
regime di SSN, relativo alla erogazione di farmaci in convenzione, al
netto dell'IVA, inferiore a € 150.000,00 sono esentate dal  praticare
lo sconto previsto dalla normativa vigente, con  una  relativa  spesa
valutata in € 1.264.801,60; 
    b) per le farmacie che nel 2008 hanno registrato un fatturato  in
regime di SSN, relativo alla erogazione di farmaci in convenzione, al
netto dell'IVA, compreso tra € 150.000,00 e € 258.228,45,  lo  sconto
previsto dalle norme vigenti e' ridotto del 20,51%, con una  relativa
spesa valutata in € 1.235.198,40.