IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191; 
  Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e  la  n.  70  del  31
luglio 2009; 
  Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del  Lavoro,  della
Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni  Abruzzo  (17.04.2009),
Basilicata    (23.04.2009),    Campania    (16.04.2009),     Calabria
(22.04.2009),  Emilia-Romagna   (16.04.2009),   Lazio   (16.04.2009),
Lombardia (16.04.2009),  Marche  (23.04.2009),  Puglia  (16.04.2009),
Sardegna (29.04.2009) e Veneto (16.04.2009) che stabiliscono  che  il
trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore  e'
integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di
politica attiva del lavoro in misura pari  al  30%  del  sostegno  al
reddito e posto a carico del FSE-POR; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, in  data  05.03.2010,  relativo
alle aziende appartenenti ai CONSORZI AGRARI per le quali  sussistono
le condizioni previste dalla normativa sopra citata,  ai  fini  della
concessione e/o della proroga del trattamento di mobilita', ai  sensi
dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,
in favore di un numero massimo di n. 141 unita' lavorative; 
  Viste le  note  con  le  quali  le  Regioni  Abruzzo  (18.06.2010),
Basilicata    (30.03.2010),    Campania    (17.03.2010),     Calabria
(09.06.2010),  Emilia  Romagna  (09.03.2010),   Lazio   (05.07.2010),
Lombardia   (31.05.2010   e   09.06.2010),   Marche   (28.06.2010   e
27.10.2010), Puglia  (17.03.2010),  Sardegna  (22.06.2010)  e  Veneto
(14.06.2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione  della  propria
quota parte del sostegno al  reddito  (30%)  che  sara'  concesso  in
favore dei lavoratori gia' licenziati dalle aziende  appartenenti  ai
CONSORZI AGRARI,  in  conformita'  agli  accordi  siglati  presso  il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; 
  Vista la  nota  n.  7997,  dell'01.04.2010,  presentata  dall'INPS,
contenente i nominativi dei n. 79 aventi diritto  al  trattamento  di
mobilita' in deroga, ai sensi dell'art. 2, commi  138  -  140,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, per  il  periodo  dall'01.01.2010  al
31.12.2010; 
  Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico  del  fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma  7  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni -  previsto  dall'art.
2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; 
  Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la  concessione  e  la
proroga del trattamento di mobilita' in deroga, ai sensi dell'art. 2,
commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore  dei
lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' autorizzata, per il periodo dall'01.01.2010  al  31.12.2010,  la
concessione della proroga del trattamento di mobilita' in deroga,  ai
sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, definito nell'accordo intervenuto  presso  il  Ministero  del
Lavoro e delle Politiche Sociali in data 05.03.2010, in favore di  un
numero massimo di  n.  56  lavoratori  ubicati  presso  varie  unita'
aziendali delle societa' appartenenti ai CONSORZI AGRARI. 
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del: 
    30% per il periodo dall'01.01.2010 all'08.11.2010 e del  40%  per
il periodo  dal  09.11.2010  al  31.12.2010  -  in  favore  di  n.  1
lavoratore; 
    30% per il periodo dall'01.01.2010 al 02.05.2010 e del 40% per il
periodo dal 03.05.2010 al 31.12.2010 - in favore di n. 1 lavoratore; 
    30% per il periodo dall'01.01.2010 al 22.05.2010 e del 40% per il
periodo dal 23.05.2010 al 31.12.2010 - in favore di n. 1 lavoratore; 
    40% per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010 - in  favore  di
n. 53 lavoratori. 
  Sul Fondo sociale per l'Occupazione  e  Formazione  viene  imputata
l'intera contribuzione figurativa e il 70% del  sostegno  al  reddito
spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  di  misura
pari al 30%  del  sostegno  al  reddito,  a  carico  del  FSE  -  POR
regionale. 
  Fermo  restando   l'ammontare   complessivo   dell'intervento   FSE
calcolato secondo la predetta percentuale,  la  percentuale  medesima
puo' essere calcolata mensilmente oppure  sull'ammontare  complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione  verticale  dei
fondi nazionali. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  sono  disposti  nel  limite
massimo complessivo di euro 764.308,29.