IL DIRIGENTE 
              dell'Ufficio valutazione e autorizzazione 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri  della  funzione  pubblica  e  dell'economia  e  finanze  20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del  personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 254 del 31 ottobre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Vista la determinazione n.  15  del  1°  marzo  2010,  con  cui  il
Direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco  ha  conferito
alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico  di  coordinatore  dell'Area
registrazione e l'incarico di dirigente  dell'Ufficio  valutazione  e
autorizzazione; 
  Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2009, n.  219,  e
successive modificazioni ed integrazioni, recante  «Attuazione  della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad
un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche'
della  direttiva   2003/94/CE»,   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto il comma 5 dell'art. 38 succitato, il  quale  prevede  che  i
dati  relativi  alle  autorizzazioni  alla  immissione  in  commercio
(A.I.C.) decadute sono  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Viste le «Linee  guida  "Sunset  Clause"»  pubblicate  nel  portale
Internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data  2  aprile
2009; 
  Visto  il  «Comunicato  AIFA»  pubblicato  nel   portale   Internet
dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 luglio 2009; 
  Visti i dati di commercializzazione  dei  medicinali  ai  quali  e'
stata concessa l'esenzione dalla decadenza per un anno dal  6  luglio
2009 al 6 luglio 2010; 
  Considerato che i medicinali indicati nell'allegato  alla  presente
determinazione,  ai  quali  e'  stata  concessa   l'esenzione   dalla
decadenza per un anno, non risultano  essere  stati  commercializzati
nel periodo compreso tra il 6 luglio 2009 ed il 6 luglio 2010; 
  Visto il pre-avviso di decadenza del 20  gennaio  2011,  pubblicato
nel sito Internet dell'AIFA, sezione front-end/sunset  clause  il  21
gennaio 2011; 
  Considerato che, nel termine di dieci giorni indicato nel  suddetto
preavviso, non sono pervenute controdeduzioni da parte delle  aziende
titolari dei medicinali non commercializzati nell'anno  di  esenzione
dalla decadenza; 
  Considerato, quindi, che le relative autorizzazioni  all'immissione
in commercio sono decadute, secondo quanto disposto dall'articolo 38,
commi 5  e  7  del  decreto  legislativo  n.  219/2006  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Risultano decaduti, ai sensi dell'art.  38,  commi  5  e  7  del
decreto  legislativo  24  aprile   2009,   n.   219,   e   successive
modificazioni ed integrazioni, i medicinali di cui all'allegato  alla
presente determinazione.