IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO 
                              di Milano 
 
  Visto il proprio decreto n. 45 del 30 dicembre 2010 di costituzione
del Comitato Provinciale dell'I.N.P.S. di Monza; 
  Visto l'art. 46, comma 1, lettere b) ed f),  della  legge  9  marzo
1989, n. 88, riguardante il contenzioso in materia di prestazioni dei
lavoratori autonomi, ivi  comprese  quelle  relative  ai  trattamenti
familiari ed alle prestazioni di maternita'; 
  Vista la Circolare n. 33/89 del 19 aprile 1989  del  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale; 
  Visto l'art. 7, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito in legge, con modifiche, dalla legge 30  luglio  2010,  n.
122,  recante  «Misure  urgenti   in   materia   di   stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica», che  ha  previsto,  nello
specifico, la riduzione «in misura non inferiore al 30%»  del  numero
dei componenti dei Comitati Provinciali dell'I.N.P.S. di cui all'art.
34 del decreto del Presidente della Repubblica  30  aprile  1970,  n.
639, cosi' come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989,  n.
88; 
  Vista la nota Ministeriale - Segretariato Generale - Divisione I  -
prot. n. 11/I/0001996 del 9 luglio  2010  con  la  quale  sono  state
fornite linee d'indirizzo alle  Direzioni  Provinciali,  al  fine  di
uniformare  l'applicazione  del  citato  art.  7,   comma   10,   del
decreto-legge n. 78/2010; 
  Considerato che, con tale nota, e' stato precisato che la riduzione
prevista dall'art. 7, comma 10, del  decreto-legge  n.  78/2010  deve
applicarsi anche alle Speciali Commissioni dei  Comitati  Provinciali
competenti a decidere i ricorsi avverso  i  provvedimenti  dell'INPS,
concernenti le prestazioni di cui all'art. 46  della  legge  9  marzo
1989, n. 88; 
  Vista la nota Ministeriale - Direzione Generale  per  le  politiche
previdenziali - Divisione II - prot. n. 1075 del 21 gennaio 2011  con
la quale e' stato  precisato  che,  in  analogia  a  quanto  previsto
dall'art.  34,  secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 639 del 1970 e successive modificazioni, ciascuna delle
Commissioni speciali  costituite  in  seno  ai  Comitati  provinciali
dell'INPS ai sensi dell'art. 46, comma  3,  della  legge  n.  88/1989
nomina nel proprio seno il Presidente scelto tra i tre rappresentanti
di categoria facenti parte della composizione di ciascuna di esse; 
  Vista la circolare del Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale n. 14/95 prot. n. 12035 dell'11 gennaio 1995,  con  la  quale
sono fornite indicazioni, con i relativi criteri di valutazione,  per
la determinazione del grado di rappresentativita'; 
  Considerato in particolare che  tale  circolare  ha  individuato  i
seguenti criteri di valutazione per la determinazione  del  grado  di
rappresentativita': 
    1) consistenza numerica del sindacato; 
    2) significativa presenza territoriale sul piano nazionale; 
    3) attivita' di tutela di interessi individuali e collettivi  con
particolare riferimento alla contrattazione collettiva; 
  Esperiti gli accertamenti previsti dall'art. 35 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 639/1970 ed acquisiti dalla Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura,  dalla  Direzione
Provinciale INPS di Monza  i  dati  di  valutazione  atti  a  dedurre
l'importanza  ed  il  grado  di  sviluppo  delle  diverse   attivita'
produttive nel territorio provinciale di riferimento e la consistenza
numerica ed il diverso indice annuo di occupazione delle forze lavoro
che vi sono impiegate; analizzati, altresi',  i  dati  contenuti  nel
Report dell'ASL di Monza,  relativi  all'anno  2010,  «Infortuni  sul
lavoro e malattie professionali nell'Asl di  Monza  e  Brianza»,  che
rispecchiano  in  maniera  dettagliata  il  contesto  economico   del
territorio della provincia di Monza; 
  Tenuto conto  degli  elementi  di  valutazione  in  possesso  della
scrivente  Direzione   Provinciale   del   Lavoro   con   riferimento
all'attivita' di conciliazione delle controversie di lavoro  ed  alla
partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi
collettivi di lavoro a livello provinciale; 
  Precisato che gli accertamenti effettuati al fine di  stabilire  il
requisito del maggior grado  della  rappresentativita',  anche  sulla
base  della  effettiva  operativita'  delle  Associazioni   e   delle
Organizzazioni interessate, garantendo al contempo il  principio  del
pluralismo partecipativo, hanno riguardato: 
    1. consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle  singole
associazioni ed organizzazioni sindacali,  rilevati  sulla  base  dei
dati dalle medesime forniti e correlati anche alla  rilevanza  ed  al
livello di sviluppo oltre che all'indice di occupazione  delle  forze
lavoro impiegate nelle diverse attivita' produttive; 
    2.   ampiezza   e   diffusione   territoriale   delle   strutture
organizzative  sul  piano  provinciale  di  ciascuna   organizzazione
sindacale; 
    3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti  e
accordi collettivi di lavoro a livello provinciale; 
    4. partecipazione alla trattazione dei tentativi di conciliazione
delle controversie individuali di lavoro esperite  dalla  Commissione
di Conciliazione istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro
di Milano, nonche' alla trattazione di vertenze di lavoro  conciliate
in sede sindacale con  successivo  deposito  del  verbale  presso  la
Direzione Provinciale del Lavoro; 
  Visto  l'orientamento  giurisprudenziale  in  base  al  quale,  nel
sistema relativo alla formazione di  organismi  collegiali  pubblici,
«il principio proporzionale, che tiene conto della  presenza  di  una
certa categoria nell'ambito territoriale, deve  essere  adeguatamente
contemperato con  il  principio  pluralistico,  volto  ad  attribuire
rilievo  agli  interessi   categoriali   nelle   loro   differenziali
composizioni»  (Consiglio  di  Stato,  Sezione  Sesta,  sentenza   n.
1067/2007); 
  Considerato: 
    che  si  deve  provvedere  alla   costituzione   della   Speciale
Commissione  del  Comitato  Provinciale  I.N.P.S.  di   Monza   degli
Esercenti attivita'  Commerciali  come  lavoratori  autonomi  di  cui
all'art. 46, comma 3, legge n. 88 del 9 marzo 1989; 
    che sono state  interpellate  le  seguenti  Organizzazioni  degli
Esercenti attivita' Commerciali come lavoratori autonomi: 
      CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia Milano Monza Brianza; 
      CONFESERCENTI della Provincia di Milano; 
  Tenuto  conto  dei  criteri  e  degli  orientamenti  interpretativi
indicati; 
  Viste le designazioni delle Associazioni datoriali interessate; 
 
                              Decreta: 
 
  E' costituita la  Commissione  Speciale  del  Comitato  Provinciale
I.N.P.S.  di  Monza  degli  esercenti  attivita'   Commerciali   come
lavoratori autonomi di cui all'art. 46, comma 3, della legge 9  marzo
1989, n. 88,  cosi'  come  rimodulato  dall'art.  7,  comma  10,  del
decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78. 
  Tale Commissione e' composta nel modo seguente: 
    il Direttore pro tempore della Direzione Provinciale  del  Lavoro
di Milano o un proprio delegato; 
    il Direttore pro tempore della Ragioneria  Provinciale  di  Stato
Milano o un proprio delegato; 
    il Direttore pro tempore  della  sede  Provinciale  dell'INPS  di
Monza o un proprio delegato; 
    Vitaloni Stefano in rappresentanza di CONFCOMMERCIO  Imprese  per
l'Italia Milano Monza Brianza; 
    Sundas  Silvana  in  rappresentanza  CONFCOMMERCIO  Imprese   per
l'Italia Milano Monza Brianza; 
    Bonassisa  Vincenzo  in  rappresentanza  di  CONFESERCENTI  della
Provincia di Milano. 
  La Commissione dura in carica quattro anni. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e nel  Bollettino  Ufficiale  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. 
  Avverso il presente decreto e'  ammesso,  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 29 e 41  del  decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, ricorso innanzi al Tribunale  amministrativo  regionale
della  Lombardia,  entro  il  termine  di   sessanta   giorni   dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, o in  alternativa,  ai  sensi
dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  1199/71,
ricorso straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  il  termine  di
centoventi giorni dalla medesima pubblicazione. 
 
    Milano, 27 gennaio 2011 
 
                                      Il direttore provinciale: Weber