IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre  2008,
n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,  n.
2, con il quale e' stato previsto che «ai lavoratori non  destinatari
dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
in caso di licenziamento,  puo'  essere  erogato  un  trattamento  di
ammontare equivalente all'indennita' di mobilita'  nell'ambito  delle
risorse finanziarie destinate per  l'anno  2009  agli  ammortizzatori
sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi  lavoratori  la
normativa in materia di disoccupazione  di  cui  all'art.  19,  primo
comma, del regio decreto 14 aprile  1939,  n.  636,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n.  1272,  si  applica  con
esclusivo riferimento alla contribuzione  figurativa  per  i  periodi
previsti dall'art. 1, comma 25, della  legge  24  dicembre  2007,  n.
247»; 
  Visto l'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con
il quale, nel prorogare le disposizioni di cui al sopra  citato  art.
19, comma  10-bis,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  sono
stati estesi i benefici ivi previsti anche all'ipotesi di  cessazione
del rapporto di lavoro; 
  Visto l'art. 2, commi 138-140, della legge  23  dicembre  2009,  n.
191; 
  Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31  luglio
2009; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, in data 3 agosto 2010, relativo
alla societa' I.D.S. S.p.A. per la  quale  sussistono  le  condizioni
previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione  del
trattamento di cui all'art. 2, commi 136, 138 e 140, della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, in  favore  dei  lavoratori  licenziati  dalla
predetta societa'; 
  Visti gli elenchi presentati dalla societa' I.D.S. S.p.A.  ai  fini
della concessione del trattamento di cui all'art. 2, commi 136, 138 e
140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in  favore  di  21  unita'
lavorative dipendenti presso gli stabilimenti di  Milano,  Sesto  San
Giovanni (Milano), Torino, Crema (Cremona), Cremona, Roma, Grugliasco
(Torino) e Quartu Sant'Elena (Cagliari); 
  Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico  del  fondo
per l'occupazione di cui all'art.1,  comma  7  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni -  previsto  dall'art.
2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento di cui all'art. 19, comma 10-bis,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, - convertito con modificazioni dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2 - come modificato dall'art. 2,  comma  136,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore dei lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' autorizzata la concessione del trattamento di  cui  all'art.  2,
commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  definito
nell'accordo intervenuto presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali in data 3 agosto 2010, per il periodo dal 13 agosto
2010 al 12 agosto 2011, in favore di un numero massimo di  21  unita'
lavorative  della  societa'  I.D.S.  S.p.A.  dipendenti  presso   gli
stabilimenti di Milano, Sesto San Giovanni  (Milano),  Torino,  Crema
(Cremona), Cremona, Roma, Grugliasco  (Torino)  e  Quartu  Sant'Elena
(Cagliari). 
  Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di
cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14  aprile  1939,  n.
636, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  luglio  1939,  n.
1272,  si  applica  con  esclusivo  riferimento  alla   contribuzione
figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della  legge
24 dicembre 2007, n. 247. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
sociale per l'occupazione e formazione, per la copertura del sostegno
al reddito in favore dei lavoratori licenziati dalla societa'  I.D.S.
S.p.A.,  sono  disposti  nel  limite  massimo  complessivo  di   euro
232.748,88.