IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  aprile
2001, n. 290,  concernente  il  regolamento  di  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione  in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
livelli massimi di residui di  antiparassitari  nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 e il successivo  regolamento
n.  790/2009  di  adeguamento  al  progresso  tecnico  e  scientifico
relativi alla classificazione,  all'etichettatura  e  all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172  concernente  l'istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007 di  recepimento  della
direttiva 2007/25/CE della Commissione del 23 aprile  2007,  relativo
all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del  decreto
legislativo 17 marzo 1995,  n.  194  tra  le  quali  e'  compresa  la
sostanza attiva glufosinate; 
  Visto l'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 31  luglio
2007 che ha stabilito la presentazione entro il 30 settembre 2009  di
un fascicolo conforme  ai  requisiti  di  cui  all'allegato  III  del
decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194  per  ciascun  prodotto
contenente  esclusivamente  la  sostanza  attiva  glufosinate  o   in
combinazione con sostanze attive gia' inserite  nell'allegato  I  del
citato decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto altresi', l'art. 3, comma 4, del citato decreto  ministeriale
31 luglio 2007 secondo il quale le autorizzazioni  all'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva
glufosinate non aventi i requisiti di cui all'art. 3,  comma  2,  del
medesimo decreto si intendono automaticamente  revocate  a  decorrere
dal 1º ottobre 2009; 
  Rilevato  che  i  titolari  delle   autorizzazioni   dei   prodotti
fitosanitari elencati nell'allegato al  presente  decreto  non  hanno
ottemperato a quanto previsto dal citato art. 3, comma 2, del decreto
ministeriale  31  luglio  2007  nei  tempi  e  nelle  forme  da  esso
stabiliti; 
  Ritenuto di dover  procedere  alla  pubblicazione  dell'elenco  dei
prodotti fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva  glufosinate,
revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, in quanto le imprese titolari
di tali autorizzazioni non hanno  presentato  il  previsto  fascicolo
conforme ai requisiti di cui  all'allegato  III  del  citato  decreto
legislativo n. 194/1995; 
  Considerato che l'art. 5, comma 3, del  citato  decreto  31  luglio
2007 fissa al  30  settembre  2010  la  scadenza  per  la  vendita  e
utilizzazione  delle  scorte  giacenti  in  commercio  dei   prodotti
fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3,  comma  4,  del  medesimo
decreto; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,
relativo alle sanzioni previste per chi immette in  commercio  e  per
chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati  e  le  successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; 
 
                              Decreta: 
 
  Viene  pubblicato  l'elenco,  riportato  in  allegato  al  presente
decreto, dei prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva
glufosinate la cui  autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e'
stata automaticamente revocata  a  far  data  dal  1º  ottobre  2009,
conformemente a quanto disposto dall'art. 3, commi 2 e 4, del decreto
ministeriale 31 luglio 2007. 
  I titolari delle autorizzazioni di  prodotti  fitosanitari  di  cui
all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare
i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti  fitosanitari  medesimi
dell'avvenuta revoca. 
  Il presente decreto sara' notificato  in  via  amministrativa  alle
imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 4 febbraio 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello