IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza del 2 agosto 2010 del  sig.  Rahim  Muhammad  Abdur
nato  a  Dhaka  (Bangladesh)  il  9  novembre  1971,  cittadino   del
Bangladesh,  diretta  ad  ottenere,  il  riesame  della  domanda   di
riconoscimento precedentemente presentata, al fine  di  ottenere  una
riduzione delle misure compensative ai sensi dell'art. 49 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con
l'art.  16,   il   riconoscimento   del   titolo   professionale   di
«inzenieris», conseguito in Lettonia, ai fini dell'accesso all'albo e
l'esercizio della professione di «ingegnere»; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero cosi'  come  modificato  dalla
legge n. 189/2002 e successive integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del citato  decreto  legislativo  n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328 e successive integrazioni, contenente «Modifiche ed  integrazioni
della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato  e
delle relative prove per l'esercizio di talune  professioni,  nonche'
della disciplina dei relativi "ordinamenti"»; 
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
«masinzinibu bakalaura gradu transporta» conseguito presso la  «Rigas
Tehniska Universitate» in data 21 giugno 1999; 
  Considerato che l'attestazione  dell'autorita'  competente  lettone
afferma  che  il  titolo  in  possesso  dell'istante  configura   una
formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3, punto  1,  lettera  e)
della direttiva 2005/36/CE; 
  Preso atto che nella conferenza di servizi del 13  aprile  2010  la
domanda presentata dal sig. Rahim e' stata accolta  per  la  sez.  B,
settore  industriale  con   applicazione   di   misure   compensative
consistenti  in  quattro  materie  oltre  deontologia  e  ordinamento
professionale; 
  Preso atto della documentazione allegata alla domanda di riesame; 
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi  nella
seduta del 21 settembre 2010; 
  Considerato il conforme  parere  del  rappresentante  di  categoria
nella conferenza sopra citata; 
  Ritenuto  che  la  formazione  accademica   e   professionale   del
richiedente  non   risulta   comunque   ancora   completa   ai   fini
dell'iscrizione nella sezione B, settore industriale, dell'albo degli
ingegneri e che pertanto la domanda di riesame possa  essere  accolta
ma   con   una   riduzione   parziale   delle   misure   compensative
precedentemente attribuite; 
  Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Rahim Muhammad Abdur nato a Dhaka (Bangladesh) il 9 gennaio
1971,  cittadino  del   Bangladesh,   e'   riconosciuto   il   titolo
professionale di cui in premessa, quale titolo valido  per  l'accesso
all'albo degli «ingegneri» - sez. B,  settore  industriale  -  e  per
l'esercizio della professione in Italia. 
  Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato,  al
superamento di una prova attitudinale scritta e orale,  le  modalita'
di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
  La prova attitudinale vertera' sulle seguenti materie:  (scritte  e
orali) 1) energetica e macchine a fluido e (solo orale)  2)  impianti
chimici; 3) ordinamento e deontologia professionale. 
    Roma, 8 febbraio 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano