IL DIRETTORE GENERALE 
                        della competitivita' 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
dell'attivita' sementiera ed in particolare  l'art.  19  che  prevede
l'istituzione, per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri  di
varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle
varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065,  e  successive  modifiche  e   integrazioni,   concernente   la
disciplina della produzione e del commercio delle sementi; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed  integra  la
citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e  5  che
prevedono la suddivisione dei  registri  di  varieta'  di  specie  di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; 
  Visto il decreto ministeriale 17  luglio  1976,  che  istituisce  i
registri delle varieta' di specie di piante  ortive  nei  quali  sono
state iscritte le varieta' di specie ortive le  cui  denominazioni  e
decreti di iscrizione sono indicati nel dispositivo; 
  Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica  8  ottobre
1973,  n.  1065,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   e   in
particolare l'art. 17, decimo comma, che stabilisce in dieci anni  il
periodo di validita'  dell'iscrizione  delle  varieta'  nei  registri
nazionali  e  prevede,  altresi',  la   possibilita'   di   rinnovare
l'iscrizione medesima per periodi determinati; 
  Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica  8  ottobre
1973,  n.  1065,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   e   in
particolare il quarto e quinto comma, lettera e),  dell'art.  17-bis,
che stabiliscono, rispettivamente, la cancellazione di  una  varieta'
dal registro qualora la validita' dell'iscrizione medesima sia giunta
a  scadenza  e  la  possibilita'  di  stabilire,   nel   decreto   di
cancellazione, un  periodo  transitorio  per  la  certificazione,  il
controllo quali  sementi  standard  e  la  commercializzazione  delle
sementi appartenenti  alla  varieta'  stessa,  che  si  protragga  al
massimo fino al 30 giugno del terzo  anno  successivo  alla  scadenza
dell'iscrizione; 
  Viste le richieste presentate dagli interessati, volte ad  ottenere
il rinnovo  dell'iscrizione  ai  registri  nazionali  delle  varieta'
indicate nell'art. 1 del dispositivo; 
  Considerato  che,  per  le  varieta'  indicate   all'art.   2   del
dispositivo  non  sono  state  presentate  le  domande   di   rinnovo
dell'iscrizione  ai  relativi  registri  nazionali   secondo   quanto
stabilito  dall'art.  17,  decimo  comma,  del  citato  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 1065/1973, e che  le  varieta'  stesse
non rivestono particolare interesse in ordine generale; 
  Vista la richiesta presentata dall'interessato, volta  ad  ottenere
la concessione di un periodo transitorio di commercializzazione delle
sementi  appartenenti  alla  varieta'  indicata   nell'art.   3   del
dispositivo; 
  Atteso che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della  citata
legge n. 1096/1971, nella riunione del 3 febbraio 2011, ha preso atto
sia delle richieste sopra menzionate sia della mancata  presentazione
delle domande di  rinnovo  dell'iscrizione  delle  varieta'  indicate
negli articoli 2 e 3; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita'; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  22  luglio
2009, n. 129, concernente  il  regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento  di  esecuzione
della legge 25 novembre 1971, n.  1096,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,  n.  1065,  e  successive
modifiche, l'iscrizione ai registri nazionali di varieta'  di  specie
ortive, delle sotto elencate varieta' iscritte ai  predetti  registri
con i  decreti  ministeriali  a  fianco  di  ciascuna  riportati,  e'
rinnovata fino al 31 dicembre 2020: 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico