IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO 
                              di Verona 
 
  Visto il primo comma dell'art. 4 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che  attribuisce,  alle  direzioni
provinciali del lavoro, le funzioni amministrative di  determinazioni
delle tariffe minime di facchinaggio in precedenza  esercitate  dalle
soppresse competenti commissioni provinciali; 
  Viste le circolari del Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro -  n.  25157  /70
DOC del 2 febbraio 1995 e n. 39/97 del 18 marzo 1997; 
  Richiamato il precedente decreto n. 1246 del 17 marzo 2004; 
  Ritenuto necessario aggiornare le suddette tariffe; 
  Acquisito  le  nuove  determinazioni   contrattuale   del   settore
trasporti in vigore dal 1° gennaio 2011; 
  Considerato il costo medio previdenziale ed assicurativo; 
  Considerato l'aumento del costo della vita secondo l'ISTAT; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  A decorrere dal 1° marzo 2011, le tariffe minime orarie per  lavoro
di facchinaggio per la provincia di Verona, sono cosi' aggiornate: 
  a) per i lavori in economia in genere € 16,50  +  I.V.A.  (settori:
alimentaristi, tessili abbigliamenti, calzature); 
  b) per i lavori in economia in genere € 17,00 + I.V.A.  (tutti  gli
altri settori).