IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare,
l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro  dell'Economia  e  delle
Finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice  che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di   effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  103469  del  28  dicembre  2010,
emanato  in  attuazione  dell'articolo  3  del  citato  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono,  per
l'anno finanziario 2011, gli obiettivi,i limiti e le modalita' cui il
Dipartimento  del  Tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del  Tesoro
o,  per  sua  delega,  dal  Direttore  della  Direzione  Seconda  del
Dipartimento medesimo; 
  Vista la determinazione n.2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il
Direttore  Generale  del  Tesoro  ha  delegato  il  Direttore   della
Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti, altresi', gli articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.398   del   2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17  aprile  2000,  n.143,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.A.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n.43044 del 5 maggio 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  111  del  13
maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel  regolamento
delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di  titoli  di
Stato; 
  Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in
particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si  e'  stabilito
il limite massimo di  emissione  dei  prestiti  pubblici  per  l'anno
stesso; 
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte   a   tutto
il21febbraio 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a 27.702milioni di euro; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione  di  una  prima  tranche  di  buoni  del  Tesoro
poliennali 4,75% con godimento  1°marzo  2011e  scadenza  1°settembre
2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,  n.  398,  nonche'  del
decreto ministeriale del 28  dicembre  2010,  entrambi  citati  nelle
premesse, e' disposta l'emissione di una prima tranche di  buoni  del
Tesoro poliennali 4,75% con godimento 1° marzo  2011  e  scadenza  1°
settembre 2021. L'emissione della predetta tranche viene disposta per
un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 4.000 milioni
di euro e un importo massimo di 5.000 milioni di euro. 
  I  buoni  sono  emessi  senza  indicazione  di   prezzo   base   di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta  marginale
riferita al prezzo; il  prezzo  di  aggiudicazione  risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8 e 9. 
  Al termine della procedura  di  assegnazione  di  cui  ai  predetti
articoli  e'  disposta  automaticamente  l'emissione  della   seconda
tranche  dei  buoni,  per  un  importo  massimo  del  25  per   cento
dell'ammontare nominale massimoindicato al primo comma, da  assegnare
agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le  modalita'  di
cui ai successivi articoli 10 e 11. 
  Le richieste risultate accolte sono  vincolanti  e  irrevocabili  e
danno   conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle    relative
operazioni. 
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,75%,  pagabile
in due semestralita' posticipate, il 1° marzo ed  il  1°settembre  di
ogni anno di durata del prestito. La prima semestralita' e'  pagabile
il 1° settembre 2011 e l'ultima il 1° settembre 2021.