IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni  per  lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in
materia di processo civile  ed  in  particolare  l'art.  11,  recante
delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle  farmacie
nell'ambito del Servizio sanitario  nazionale,  nonche'  disposizioni
concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; 
  Visto il decreto  legislativo  3  ottobre  2009,  n.  153,  recante
«Individuazione di nuovi servizi erogati dalle  farmacie  nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale, nonche' disposizioni in materia  di
indennita' di residenza per i titolari di farmacie  rurali,  a  norma
dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma  2,  lettera  e),  del  citato
decreto legislativo n. 153 del  2009,  che  prevede  l'effettuazione,
presso le farmacie, nell'ambito dei servizi di secondo livello di cui
alla  lettera  d),  di  prestazioni  analitiche  di   prima   istanza
rientranti  nell'ambito  dell'autocontrollo,  nei   limiti   e   alle
condizioni stabiliti con decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni  caso
esclusa l'attivita' di prescrizione e diagnosi, nonche'  il  prelievo
di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti; 
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera b), punto 5), del  citato  decreto
legislativo n. 153 del 2009, che prevede che all'art. 8  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  e'
aggiunta, dopo la lettera c),  la  seguente  lettera  c-bis:  «c-bis)
l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i  criteri  per
la remunerazione, da parte del Servizio  sanitario  nazionale,  delle
prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'art.  11  della
legge 18 giugno 2009, n. 69, e al  relativo  decreto  legislativo  di
attuazione, fissando il relativo tetto di spesa, a livello nazionale,
entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per
il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni  e  per  gli
enti locali, dallo svolgimento  delle  suddette  attivita'  da  parte
delle farmacie, e comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica; all'accertamento della predetta  diminuzione  degli
oneri  provvedono  congiuntamente,  sulla  base   di   certificazioni
prodotte dalle singole regioni, il Comitato e il Tavolo di  cui  agli
articoli 9 e 12 dell'Intesa stipulata il 23 marzo  2005  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Considerato che l'effettuazione di prestazioni analitiche di  prima
istanza presso le farmacie non  puo'  configurarsi  come  alternativa
alle  prestazioni  di   diagnostica   clinica   erogate   nell'ambito
dell'assistenza  specialistica   ambulatoriale,   bensi'   una   loro
integrazione; 
  Visto in particolare l'art. l, comma  2,  lettera  d),  del  citato
decreto legislativo n. 153 del 2009, che prevede che  nelle  farmacie
sia possibile la erogazione di servizi di secondo livello rivolti  ai
singoli assistiti, in coerenza con  le  linee  guida  ed  i  percorsi
diagnostico-terapeutici previsti  per  le  specifiche  patologie,  su
prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta, anche avvalendosi di  personale  infermieristico,  prevedendo
anche  l'inserimento  delle  farmacie  tra   i   punti   forniti   di
defibrillatori semiautomatici; 
  Vista la direttiva 98/79/CE del Parlamento Europeo e del  Consiglio
del 27 ottobre 1998, relativa ai  dispositivi  medico-diagnostici  in
vitro; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  settembre  2000,  n.  332,   di
attuazione  della  direttiva  98/79  CE,  relativo   ai   dispositivi
medico-diagnostici in vitro, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione
della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici; 
  Visto l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502, e successive modificazioni, che disciplina la  procedura  per
la realizzazioni  delle  convenzioni  tra  le  farmacie  pubbliche  e
private e il Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81  e  successive
modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge  3  agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro»; 
  Vista la legge del 3 aprile 2001 n. 120, recante  «Disposizioni  in
materia di attivita' libero-professionale intramuraria ed altre norme
in materia sanitaria», e  successive  modificazioni,  in  materia  di
utilizzo dei defibrillatori semiautomatici; 
  Visto l'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome  di
Trento   e   Bolzano,   recante   linee   guida   per   il   rilascio
dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei  defibrillatori
semiautomatici, del  27  febbraio  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del 26 marzo 2003; 
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37, di «Attuazione
della direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive  90/385/CEE  per
il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri  relative  ai
dispositivi  medici  impiantabili  attivi,  93/42/CE  concernente   i
dispositivi medici e 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato  dei
biocidi»; 
  Ritenuto, altresi', con il presente decreto, di dare  attuazione  a
quanto previsto  dall'art.  1,  comma  2,  lettera  e),  del  decreto
legislativo 3  ottobre  2009,  n.  153,  nonche'  di  provvedere,  in
relazione ai servizi di secondo livello, di cui all'art. 1, comma  2,
lettera  d),  a  fornire   indicazioni   tecniche   sui   dispositivi
strumentali necessari alla fornitura di  detti  servizi,  comprensivi
dei defibrillatori semiautomatici; 
  Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 18 novembre 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Limiti di applicazione 
 
  1. Ai fini del presente  decreto,  per  prestazioni  analitiche  di
prima  istanza  mediante  l'utilizzo   di   dispositivi   per   «test
autodiagnostici», devono intendersi test che in  via  ordinaria  sono
gestibili direttamente dai pazienti in funzione  di  autocontrollo  a
domicilio, ovvero in caso di condizioni di fragilita' di non completa
autosufficienza, possono essere utilizzati mediante il supporto di un
operatore sanitario, presso  le  farmacie  territoriali  pubbliche  e
private. 
  2. E' vietato l'utilizzo di apparecchiature che prevedano attivita'
di prelievo di sangue o di plasma  mediante  siringhe  o  dispositivi
equivalenti,  restando  in   ogni   caso   esclusa   l'attivita'   di
prescrizione e diagnosi. 
  3. Le apparecchiature di cui al successivo art.  2  possono  essere
utilizzate anche per la realizzazione  dei  programmi  di  educazione
sanitaria  e  di  campagne  di  prevenzione  previste   dal   decreto
legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.