IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE  del  15  luglio  1991,  in
materia di immissione in commercio di  prodotti  fitosanitari  ed  in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  aprile
2001, n. 290,  concernente  il  regolamento  di  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione  in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
Livelli massimi  di  residui  (LMR)  di  antiparassitari  nei  o  sui
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale  e  animale  e  che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172  concernente  l'istituzione
del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Visti i  regolamenti  della  Commissione  (CE)  n.  451/2000  e  n.
1490/2002 che stabiliscono le modalita' attuative  della  terza  fase
del programma di  lavoro  di  cui  all'art.  8,  paragrafo  2,  della
direttiva 91/414/CEE e  fissano  un  elenco  di  sostanze  attive  da
valutare, ai fini della loro  eventuale  iscrizione  nell'allegato  I
della citata direttiva,  che  comprende,  tra  l'altro,  la  sostanza
attiva triflumizolo; 
  Considerato che  la  sostanza  attiva  triflumizolo  non  e'  stata
iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.
194 in attuazione della decisione della Commissione  2008/748/CE  con
conseguente revoca dei prodotti fitosanitari  che  contenevano  detta
sostanza attiva; 
  Considerato altresi' che  il  notificante,  della  sostanza  attiva
triflumizolo ha presentato  successivamente  alla  decisione  di  non
inclusione, una nuova domanda ai fini della sua eventuale  iscrizione
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 secondo
quanto previsto dalla procedura accelerata di cui agli articoli da 14
a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione; 
  Considerato  che  i  Paesi  Bassi,  in  qualita'  di  Stato  membro
relatore, hanno valutato entro i termini e secondo  la  procedura  di
cui al  regolamento  (CE)  n.  33/2008  della  Commissione  le  nuove
informazioni ed i nuovi dati presentati  dal  notificante  elaborando
una relazione supplementare a quella che inizialmente  aveva  portato
alla non inclusione della sostanza attiva triflumizolo  nell'allegato
I della direttiva 91/414/CEE; 
  Considerato   che   detta   relazione   supplementare   e'    stata
successivamente valutata  dall'Autorita'  europea  per  la  sicurezza
alimentare  (EFSA)  e  presentata  alla  Commissione  come   rapporto
scientifico; 
  Tenuto conto che la nuova valutazione effettuata dallo Stato membro
relatore e le conclusioni dell'EFSA hanno preso in considerazioni  in
modo particolare gli aspetti critici della valutazione iniziale della
sostanza attiva che avevano portato alla decisione di non  inclusione
della sostanza attiva triflumizolo nell'allegato  I  della  direttiva
91/414/CEE, recepita in Italia dal decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194; 
  Considerato che il suddetto rapporto relativo alla sostanza  attiva
e' stata successivamente riesaminato dalla Commissione e dagli  Stati
membri nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e
la salute degli animali  dove  e'  stato  approvato  sotto  forma  di
rapporto di riesame della Commissione; 
  Considerato che i nuovi dati presentati e  valutati  relativi  alla
sostanza attiva triflumizolo hanno dimostrato che l'esposizione degli
operatori e dei lavoratori  puo'  essere  considerata  accettabile  a
condizione che si usino attrezzature di protezione complementari; 
  Considerato che sulla base delle nuove  valutazioni  riportate  nel
citato rapporto di riesame della Commissione e delle ulteriori misure
adottate,  e'  emerso  che  i  prodotti  fitosanitari  contenenti  la
sostanza attiva triflumizolo soddisfano,  in  linea  di  massima,  le
prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e  b),  della
direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli  impieghi
presi in considerazione e specificati nel rapporto di  riesame  della
Commissione; 
  Vista la conseguente direttiva 2010/27/UE della Commissione del  23
aprile  2010  di  iscrizione  della  sostanza   attiva   triflumizolo
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; 
  Ritenuto  di  dover  procedere  al  recepimento   della   direttiva
2010/27/UE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva
triflumizolo nell'allegato I del decreto  legislativo  del  17  marzo
1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; 
  Considerato che in fase di attuazione  della  direttiva  2010/27/UE
della  Commissione  si  deve  tenere  conto  anche  delle   eventuali
limitazioni e delle prescrizioni riportate, nel rapporto di  riesame,
messo  a  disposizione  degli  interessati,  secondo   le   modalita'
riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto; 
  Considerato  che  non  risultano  autorizzati  in  Italia  prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva triflumizolo; 
  Considerato che per la valutazione e l'autorizzazione dei  prodotti
fitosanitari, contenenti tale sostanza attiva, si deve  tener  conto,
se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli  93  e
94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  che  stabiliscono
norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela  di  aree
richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Iscrizione delle sostanze attive 
 
  1. La sostanza attiva triflumizolo e' aggiunta, fino al  30  giugno
2020, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194,
con le definizioni chimiche ed alle condizioni specifiche previste  e
riportate nell'allegato al presente decreto.