IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE  del  15  luglio  1991,  in
materia di immissione in commercio di  prodotti  fitosanitari  ed  in
particolare l'art. 6, paragrafo 1, l'art. 8, paragrafo 1 e l'art. 13; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  aprile
2001, n. 290,  concernente  il  regolamento  di  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione  in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
Livelli massimi  di  residui  (LMR)  di  antiparassitari  nei  o  sui
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale  e  animale  e  che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente  l'istituzione
del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Vista la direttiva 2010/77/UE della  Commissione  che  modifica  la
data di scadenza dell'iscrizione,  nell'allegato  I  della  direttiva
91/414/CE di determinate sostanze; 
  Visto  che  l'art.  5  della  citata   direttiva   stabilisce   che
l'iscrizione  di  una  sostanza  attiva  puo'  essere  rinnovata   su
richiesta del notificante purche' la domanda  sia  presentata  almeno
due anni prima della scadenza del periodo dell'iscrizione; 
  Considerato che sono necessarie norme precise per la  presentazione
e la valutazione delle informazioni supplementari che  i  notificanti
devono presentare per rinnovare le iscrizioni delle  sostanze  attive
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Considerato che occorre pertanto prorogare il periodo di iscrizione
di determinate sostanze  attive  per  permettere  ai  notificanti  di
presentare  le  domande  per  il  rinnovo  e   gli   eventuali   dati
supplementari necessari per la conferma dell'iscrizione; 
  Considerato che occorre concedere alla Commissione  ed  agli  Stati
membri un adeguato periodo di tempo per valutare  le  domande  e  gli
eventuali studi presentati; 
  Ritenuto  di  dover  procedere  al  recepimento   della   direttiva
2010/77/UE della Commissione che modifica  la  data  di  scadenza  di
determinate sostanze attive; 
 
                              Decreta: 
 
  1. L'allegato I del decreto legislativo 194/95 che ha  recepito  la
direttiva  91/414/CEE  del  Consiglio  e'  modificato   conformemente
all'allegato del presente decreto. 
  2. Il Ministero della salute adotta, entro  il  31  marzo  2011,  i
provvedimenti amministrativi necessari per adeguare alle disposizioni
del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di
prodotti fitosanitari contenenti  le  sostanze  attive  riportate  in
allegato al presente decreto. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
 
    Roma, 30 dicembre 2010 
 
                                                   Il Ministro: Fazio 
 

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2011 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali registro n. 2, foglio n. 197.