IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  relativo
all'attuazione della direttiva, in materia di immissione in commercio
di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6,  paragrafo  1  e
l'art. 13; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  aprile
2001, n. 290,  concernente  il  regolamento  di  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione  in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
Livelli Massimi  di  Residui  (LMR)  di  antiparassitari  nei  o  sui
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale  e  animale  e  che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente  l'istituzione
del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Vista la direttiva 2008/69/CE della Commissione che ha iscritto  le
sostanze attive clofentezina, diflubenzurone,  lenacil,  ossadiazone,
picloram e piriprossifen nell'allegato I della  direttiva  91/414/CEE
del 15 luglio 1991; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  5  novembre  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2009, che  ha
recepito la direttiva della Commissione 2008/69/CE  con  l'iscrizione
delle  sostanze   attive   clofentezina,   diflubenzurone,   lenacil,
ossadiazone, picloram e piriprossifen  nell'allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Considerato che  l'Agenzia  Europea  per  la  Sicurezza  Alimentare
(EFSA) ha presentato alla Commissione le conclusioni sulla  revisione
per le citate sostanze  attive  in  conformita'  a  quanto  stabilito
dall'art. 12-bis del Regolamento (CE) n. 1490/2002; 
  Considerato che da queste conclusioni e' emerso che per le sostanze
attive clofentezina, diflubenzurone, lenacil, ossadiazone, picloram e
piriprossifen e' necessario includere disposizioni specifiche di  cui
occorre tener conto nel rilasciare o rivedere le  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive; 
  Ritenuto  di  dover  procedere  al  recepimento   della   direttiva
2010/39/UE della Commissione che  modifica  la  direttiva  2008/69/CE
della Commissione per  quanto  concerne  le  disposizioni  specifiche
delle  sostanze   attive   clofentezina,   diflubenzurone,   lenacil,
ossadiazone,  picloram  e   piriprossifen,   recepita   con   decreto
ministeriale 5 novembre 2008; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Modifiche allegati 
 
  1. L'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  che
ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 e'  modificato
conformemente all'allegato I del presente decreto. 
  2. L'allegato del decreto del  Ministro  della  salute  5  novembre
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11  marzo  2009,
e' modificato, conformemente all'allegato I del presente decreto.