IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE  del  15  luglio  1991,  in
materia di immissione in commercio di  prodotti  fitosanitari  ed  in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13; 
  Visto la direttiva 2009/160/CE della Commissione, che ha iscrittola
sostanza  attiva  2-fenilfenolo  nell'allegato  I   della   direttiva
91/414/CEE del 15 luglio 1991; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute  del  18  giugno  2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre  2010,  che
ha  recepito  la  direttiva   della   Commissione   2009/160/CE   con
l'iscrizione della sostanza attiva 2-fenilfenolo nell'allegato I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Considerato che la sostanza attiva 2-fenilfenolo e' stata  iscritta
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio,  con  delle
restrizioni riguardo la tipologia dei trattamenti che potevano essere
effettuati con i  prodotti  fitosanitari  contenenti  detta  sostanza
attiva; 
  Considerato che il notificante  ha  presentato  delle  informazioni
supplementari, al fine di eliminare la restrizione  del  trattamento,
che sono state valutate dallo Stato membro relatore quale la Spagna; 
  Considerato  che  lo  Stato  membro  relatore   in   seguito   alla
valutazione effettuata  sulle  nuove  tecniche  di  applicazione  dei
prodotti fitosanitari contenenti la  sostanza  attiva  2-fenilfenolo,
non comportava rischi aggiuntivi rispetto  a  quelli  gia'  presi  in
considerazione durante  la  valutazione  della  sostanza  attiva  per
l'inserimento nell'allegato  I  della  direttiva  91/414/CEE  del  15
luglio 1991; 
  Considerato  che  in  Italia  non  risultano  autorizzati  prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva 2-fenilfenolo; 
  Considerato  che  la  direttiva  2010/81/CE  della  Commissione  ha
modificato la direttiva 2009/160/CE della Commissione,  recepita  con
decreto del ministro della salute 18 giugno 2010, per quanto riguarda
l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva 2-fenilfenolo; 
  Ritenuto  di  dover  procedere  al  recepimento   della   direttiva
2010/81/UE della  Commissione  e  pertanto  di  dover  modificare  il
decreto del Ministro della salute  del  18  giugno  2010,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194  che
ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 e'  modificato
per la sostanza attiva 2-fenilfenolo conformemente  all'allegato  del
presente decreto. 
  2. L'allegato del decreto del Ministro della salute 18 giugno 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12  ottobre  2010,  e'
modificato, conformemente all'allegato del presente.