IL DIRETTORE PER I GIOCHI 
         dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 
 
  Visto il decreto ministeriale 1º marzo 2006, n.111  concernente  la
disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi  sportivi  diversi
dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi
dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
  Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD  del  30  giugno  2006  di
approvazione della convenzione tipo  per  l'affidamento  dei  servizi
relativi alla  raccolta  delle  scommesse  sportive  a  totalizzatore
nazionale e a quota fissa; 
  Vista la convenzione di concessione n. 4 per la commercializzazione
delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse
dei cavalli, ed eventi non  sportivi  da  parte  dell'Agenzia  Ippica
Albano Laziale di Perrotta Angelo & C. S.r.l. nei locali siti in  Via
G. Marconi, 3 - Albano Laziale (Roma); 
  Visto il decreto legislativo 23  dicembre  1998,  n.  504,  recante
norme per il riordino dell'imposta unica sui  concorsi  pronostici  e
sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge  3  agosto
1998, n. 288; 
  Visto l'art. 13, comma 2, che «Il  concessionario  ha  facolta'  di
prestare la suddetta garanzia, purche' nelle forme previste al  comma
1, per un periodo pari a tre anni, con validita' di un ulteriore anno
rispetto al triennio e con il  conseguente  obbligo  di  sostituirla,
entro i sei mesi precedenti la  fine  del  triennio,  con  una  nuova
garanzia avente validita' analoga»; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della citata convenzione il quale prevede
la «...revoca della concessione, salvo il diritto al risarcimento  di
ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese, oltre  che
negli  altri  casi  espressamente  previsti  nella   convenzione   di
concessione, nel caso in  cui,  successivamente  alla  stipula  della
convenzione di concessione, emerga,  per  qualsiasi  motivo,  la  non
sussistenza di un requisito  o  di  un  elemento  costitutivo  di  un
requisito,  considerato  essenziale  ai  fini  della  permanenza  del
rapporto concessorio;» 
  Viste le note prot. n. 2010/38201/Giochi/SCO del 20 ottobre 2010  e
prot. n. 2010/44982/giochi/SCO del 2 dicembre 2010 con  le  quali  il
predetto concessionario e' stato  invitato  a  rinnovare  la  polizza
fideiussoria; 
  Vista la nota prot. 2010/46930/Giochi/SCO del 21 dicembre 2010  con
la quale si e' provveduto alla sospensione del  collegamento  con  il
Totalizzatore Nazionale; 
  Considerato che il concessionario  in  questione,  a  fronte  delle
medesime comunicazioni, non ha provveduto al  rinnovo  della  polizza
fideiussoria e non ha fornito alcuna giustificazione; 
  Considerato che con le predette note e' stato comunicato, ai  sensi
e per gli effetti di cui agli articoli 7 e  seguenti  della  legge  7
agosto 1990,  n.  241  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista  dal
citato art. 17, comma 1; 
 
                               Dispone 
 
per  i  motivi  indicati  in  premessa  ed  ai  fini   della   tutela
dell'interesse erariale, la decadenza: 
  della convenzione di concessione n. 4  per  la  commercializzazione
delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse
dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con la societa' Agenzia
Ippica Albano Laziale di Perrotta Angelo & C. S.r.l., con sede legale
in G. Marconi, 3 - Albano Laziale (Roma). 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso,  dinanzi   al
competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 1º marzo 2011 
 
                                            Il direttore: Tagliaferri