IL DIRETTORE PER LE ACCISE 
         dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 
 
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  testo  unico   delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali ed amministrative; 
  Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme  concernenti
l'istituzione ed il regime dei depositi  fiscali  e  la  circolazione
nonche' le attivita' di accertamento e  di  controllo  delle  imposte
riguardante i tabacchi lavorati; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  184,  recante
l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in  materia  di  lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco; 
  Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti  soggetti  ad
accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo  39-quater
del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive
modificazioni ed integrazioni, e  sono  effettuati  in  relazione  ai
prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di  cui  alla
tabella  A)  allegata  al  decreto  direttoriale  30  dicembre  2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2011, alle tabelle
B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive
integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2  gennaio
2002, alla tabella C), allegata al decreto  direttoriale  25  ottobre
2005 e successive integrazioni, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 255 del 2 novembre 2005 e alla  tabella  E)  allegata  al  decreto
direttoriale 25 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
151 del 1° luglio 2010; 
  Viste le istanze con le quali la JT International Italia s.r.l.  ha
chiesto, per conto della  JT  International  SA,  l'iscrizione  nella
tariffa di vendita  della  marca  di  trinciato  a  taglio  fino  per
arrotolare le sigarette «Old Holborn», la Manifattura Italiana Spa ha
chiesto  l'iscrizione  nella  tariffa  di  vendita  della  marca   di
sigarette «Futura», la International Tobacco Agency Srl  ha  chiesto,
in nome e per conto della Heintz Van Landewyck S.a.r.l., l'iscrizione
in tariffa di vendita della marca di sigarette «Che» e della marca di
trinciati a taglio fino per arrotolare le sigarette «Elixyr», in nome
e per conto della ditta Pöschl Tabak Gmbh, l'iscrizione nella tariffa
di vendita della marca di trinciato a taglio fino per  arrotolare  le
sigarette «Red Bull», nonche' in  nome  e  per  conto  della  Conscom
l'iscrizione nella tariffa di vendita  della  marca  di  trinciato  a
taglio fino per arrotolare le sigarette «Rockies», la Agio Cigars  ha
chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita della marca  di  sigari
«Balmoral», la Cigars & Tobacco Italy  srl  ha  chiesto  l'iscrizione
nella tariffa di vendita  delle  marche  di  sigari  «Nub»  e  «Cezar
Bronner» e della marca di trinciati per pipa «Samuel», la  Maga  Team
Srl ha chiesto, in nome e per conto della Swedish  Match  Cigars  BV,
l'iscrizione nella tariffa di vendita della marca  di  sigaretti  «La
Paz», la Arnold Andre' GmbH & Co KG  ha  chiesto  l'iscrizione  nella
tariffa  di  vendita  della  marca  di  sigaretti  «Handelsgold»,  la
Imperial Tobacco Italia Srl ha chiesto l'iscrizione nella tariffa  di
vendita delle marche di trinciato a taglio  fino  per  arrotolare  le
sigarette «Drum» e «Origenes», la Gutab Trading s.rl. ha chiesto,  in
nome e per conto della Heupink & Bloemen, l'iscrizione nella  tariffa
di vendita delle marche di trinciati a taglio fino per arrotolare  le
sigarette «Free Jack»e «Look Out»; 
  Viste le istanze con le quali la JT International Italia s.r.l.  ha
chiesto, per conto  della  JT  International  SA,  la  variazione  di
denominazione della marca di trinciato a taglio fino  per  arrotolare
le sigarette «Old Holborn» e la Cigars & Tobacco Italy srl ha chiesto
la variazione di denominazione della marca di sigari «Arturo Fuente»; 
  Considerato  che  occorre  inserire  un  nuovo  condizionamento  di
trinciati, richiesto  per  l'iscrizione  in  tariffa  dalla  Societa'
International Tobacco Agency Srl, in nome e per  conto  della  Heintz
Van Landewyck S.a.r.l., nell'art. 2,  primo  comma,  lettera  b)  del
decreto direttoriale 22 febbraio 2002; 
  Considerato, inoltre, che occorre procedere,  in  conformita'  alle
richieste inoltrate dalle Societa'  suindicate,  ai  sensi  dell'art.
39-quater  del  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e
successive modificazioni ed integrazioni, all'inserimento  di  alcune
marche di tabacchi lavorati nella tariffa  di  vendita  di  cui  alla
tabella A) allegata al decreto direttoriale 30  dicembre  2010,  alla
tabella B), allegata al  decreto  direttoriale  19  dicembre  2001  e
successive  integrazioni,  alla  tabella  C),  allegata  al   decreto
direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni e alla tabella
E), allegata al decreto direttoriale 25 giugno 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Nell'art. 2, primo comma, lettera b) del  decreto  direttoriale  22
febbraio 2002, come modificato dall'art. 1 del decreto direttoriale 8
giugno 2010, e' aggiunto il condizionamento in scatola, busta o altro
involucro da 60 grammi.