L'ASSESSORE 
all'innovazione, informatica, lavoro, cooperative, finanze e bilancio 
 
  L'assessore  all'innovazione,  informatica,  lavoro,   cooperative,
finanze  e  bilancio  prende  atto  dei  seguenti   atti   normativi,
provvedimenti e fatti; 
  L'art. 2545-septiesdecies del codice civile definisce i casi in cui
e' previsto lo scioglimento per atto dell'autorita'; 
  La legge 17 luglio 1975, n.  400,  definisce  le  norme  intese  ad
uniformare  ed  accelerare  la  procedura  di   liquidazione   coatta
amministrativa degli enti cooperativi; 
  Gli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5  «La
nuova disciplina sulla vigilanza sugli enti  cooperativi»,  prevedono
lo scioglimento per atto dell'autorita' (scioglimento coatto); 
  Con decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  2008,  n.
11/L, e' stato approvato  il  regolamento  attuativo,  relativo  alla
suddetta legge regionale del 9 luglio 2008, n. 5; 
  La giunta provinciale con deliberazione dd. 14  dicembre  2009,  n.
2893, ha delegato l'assunzione dei provvedimenti in merito agli  enti
cooperativi, che sono stati trasferiti dalla legge regionale 9 luglio
2008, n. 5, alla Provincia od alla giunta provinciale,  ad  eccezione
di quelli di natura generale, ai  componenti  la  giunta  provinciale
stessa, in ragione ed in conformita' al riparto degli affari  operato
dal presidente  della  Provincia,  ai  termini  dell'art.  52,  dello
statuto di autonomia; 
  La cooperativa «La Fiaccola», con sede a Bolzano, via Galilei, 2/E,
costituita il 1° ottobre  2002  non  ha  provveduto  a  depositare  i
bilanci d'esercizio negli ultimi tre anni; 
  Nel  corso  della  revisione  straordinaria,  eseguita  dal   dott.
Gianluca Borghetti, per conto di Confcooperative Bolzano, ed ultimata
il 28 giugno 2010, sono emerse gravi  irregolarita'  nonche'  ritardi
nella contribuzione previdenziale; 
  L'Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione  ha  con  propria
lettera prot. n. 71.08/48569 del  28  gennaio  2011  comunicato  alla
cooperativa sopra indicata l'avvio del procedimento  di  scioglimento
per atto dell'autorita', dando nel contempo alla stessa un termine di
quindici giorni per presentare eventuali osservazioni. Alla  scadenza
del termine non e' pervenuta alcuna osservazione; 
  Sussistono le sopra citate gravi irregolarita'  che  consentono  lo
scioglimento della  cooperativa  per  atto  dell'autorita'  ai  sensi
dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  La sopra citata cooperativa  ha  un  notevole  indebitamento  anche
tributario e pertanto si rende necessaria la nomina di un commissario
liquidatore; 
 
                             e decreta: 
 
  1) Di disporre, per i motivi citati in  premessa,  lo  scioglimento
per atto dell'autorita' della cooperativa «La Fiaccola», con  sede  a
Bolzano, via Galilei,  2/E  (P.I.  02330520210)  ai  sensi  dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile e dell'art. 34 e 36 della  legge
regionale 9 luglio 2008, n. 5, con nomina del commissario liquidatore
nella persona della dott.ssa Bruna Micheletto, con ufficio a  Bolzano
in piazzetta della Mostra, 2. 
  2)  Avverso  il  presente  decreto  e'   ammesso   ricorso   presso
l'autorita' giudiziaria competente dalla data di pubblicazione. 
  3) Il presente decreto viene pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica ed anche nel Bollettino ufficiale delle Regione. 
    Bolzano, 21 febbraio 2011 
 
                                                   L'assessore: Bizzo