IL DIRETTORE PROVINCIALE 
                       del lavoro di L'Aquila 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
342 recante la semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia di facchinaggio ed in particolare l'art. 4,  che  attribuisce
agli uffici provinciali del lavoro e  della  massima  occupazione  le
funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe di
facchinaggio, in precedenza esercitate  dalle  soppresse  commissioni
provinciali per la disciplina dei  lavori  di  facchinaggio  previste
dall'art. 3 della legge 3 maggio 1955, n. 407; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  1996,  n.  687,  che  ha
unificato gli  uffici  periferici  del  Ministero  del  lavoro  nella
direzione provinciale del lavoro, attribuendo i compiti  gia'  svolti
dall'U.P.L.M.O. al  Servizio  politiche  del  lavoro  della  predetta
direzione provinciale; 
  Vista la circolare del Ministero del lavoro  -  Direzione  generale
rapporti di lavoro divisione V - n. 25157/1970 del  2  febbraio  1995
inerente  il  regolamento  sulla  semplificazione  dei   procedimenti
amministrativi  in  materia  dei  lavoro   di   facchinaggio   e   di
determinazione delle relative tariffe; 
  Vista la circolare n. 39 del 18 marzo 1997 del Ministero del lavoro
- Direzione generale dei rapporti di lavoro  divisione  V  avente  ad
oggetto «Lavori di pulizia e facchinaggio. Autorizzazioni appalti  ai
sensi dell'art. 5 lettera g) della legge n. 1369/60»; 
  Vista la  richiesta  di  determinazione  della  tariffa  minima  di
facchinaggio pervenuta a questo ufficio  dalle  segreterie  regionali
d'Abruzzo delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL  E  UILT
UIL, al fine di uniformare e armonizzare le tariffe in  questione  in
ambito regionale; 
  Considerato  che  le  organizzazioni  sindacali  datoriali  e   dei
lavoratori, nonche' le associazioni  di  rappresentanza  del  settore
cooperativo, non sono intervenute  alla  riunione  convocata  per  il
giorno 21 febbraio 2011 con nota prot. n. 2183 del 2 febbraio 2011; 
  Preso atto del tasso tendenziale medio di inflazione registrato nel
periodo dicembre 2008 - dicembre 2010, del definitivo superamento del
c.d. salario convenzionale e della  conseguente  equiparazione  della
base imponibile ai fini previdenziali ed  assicurativi  propri  della
generalita' delle  imprese,  nonche'  degli  adeguamenti  retributivi
previsti nei CCNNLL di categoria; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  determinare  le  tariffe  minime  di
facchinaggio nella provincia dell'Aquila  per  il  biennio  2011-2012
uniformandosi alle tariffe gia' determinate in ambito regionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La  tariffa  oraria  minima  che  dovra'  essere  applicata   nella
provincia di l'Aquila per i lavori di facchinaggio in tutti i settori
merceologici dei lavori in economia sara' la seguente: 
    lavori  in  economa   in   genere   (alimentaristi,   tessili   -
abbigliamento, calzature, eccetera): 
      a) Annualita' 2011 - € 15,50 + IVA; 
      b) Annualita' 2012 - € 15,80 + IVA; 
    lavori   in   economia   riferiti   a   prodotti   di   industrie
manifatturiere  per  la  lavorazione  e  trasformazione  dei  metalli
(metalmeccaniche, siderurgiche, eccetera), dei minerali non metallici
(vetro, ceramica, legno e giocattoli) e cartarie: 
      e) Annualita' 2011 - € 15,75 + IVA; 
      f) Annualita' 2012 - € 16,25 + IVA; 
    lavori in economica riferiti a prodotti  di  industrie  chimiche,
petrolchimiche, energia, ricerca e produzione idrocarburi: 
      e) Annualita' 2011 - € 16,50 + IVA; 
      f) Annualita' 2012 - € 17,00 + IVA.