IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in  legge,
con modificazioni, dall'arti. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008,
n.  121,  recante  disposizioni  urgenti  per   l'adeguamento   delle
strutture di Governo, in applicazione dell'art. 1, commi 376  e  377,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n. 197, concernente la riorganizzazione del Ministero dello  sviluppo
economico, in attuazione dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge  16
maggio 2008, n. 85, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
luglio 2008, n. 121, e dell' art.  74  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 233; 
  Visto il decreto del  Ministro  del  commercio  internazionale,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3  agosto
2007, recante le modalita' di attuazione dell'art. 4, commi 82 e  83,
della legge n. 350/2003 concernente uno stanziamento di 10 milioni di
euro, in favore dell'internazionalizzazione delle imprese artigiane; 
  Visto il decreto  del  Ministro  del  commercio  internazionale  12
febbraio 2008 recante modalita' e termini per la presentazione  delle
domande di finanziamento a favore  dell'internazionalizzazione  delle
imprese artigiane; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, comma 2, del  richiamato  decreto,
il quale prevede che qualora si costituiscano dei  residui  derivanti
dal mancato utilizzo delle quote  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  i
relativi  fondi  tornano  nella  disponibilita'  centrale,   per   il
finanziamento di progetti interregionali; 
  Tenuto conto che risultano costituiti  residui,  per  un  ammontare
complessivo pari a circa 3,9 milioni di euro; 
  Considerata l'opportunita'  di  destinare  l'importo  summenzionato
alle finalita' di cui al citato  art.  7,  comma  2,  allo  scopo  di
supportare  il  processo  di  internazionalizzazione  delle   imprese
artigiane; 
  Sentite le Regioni e le Province autonome; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                                Fondi 
 
  1. Lo stanziamento costituito dai  residui  derivanti  dal  mancato
utilizzo delle quote di cui all'art. 1,  comma  2,  lettera  a),  del
decreto 12 febbraio 2008  citato  nelle  premesse,  e'  destinato  al
cofinanziamento del 50 per cento dei costi dei progetti di promozione
all'estero, presentati  da  aggregazioni  interregionali  di  imprese
artigiane. 
  2. Il predetto stanziamento viene gestito, ai soli fini contabili e
in  rapporto  agli  obiettivi  stabiliti  dal  presente  decreto,  da
Artigiancassa SpA.