IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dall'arti. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e dell' art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 233; Visto il decreto del Ministro del commercio internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3 agosto 2007, recante le modalita' di attuazione dell'art. 4, commi 82 e 83, della legge n. 350/2003 concernente uno stanziamento di 10 milioni di euro, in favore dell'internazionalizzazione delle imprese artigiane; Visto il decreto del Ministro del commercio internazionale 12 febbraio 2008 recante modalita' e termini per la presentazione delle domande di finanziamento a favore dell'internazionalizzazione delle imprese artigiane; Visto, in particolare, l'art. 7, comma 2, del richiamato decreto, il quale prevede che qualora si costituiscano dei residui derivanti dal mancato utilizzo delle quote di cui all'art. 1, comma 2, i relativi fondi tornano nella disponibilita' centrale, per il finanziamento di progetti interregionali; Tenuto conto che risultano costituiti residui, per un ammontare complessivo pari a circa 3,9 milioni di euro; Considerata l'opportunita' di destinare l'importo summenzionato alle finalita' di cui al citato art. 7, comma 2, allo scopo di supportare il processo di internazionalizzazione delle imprese artigiane; Sentite le Regioni e le Province autonome; Decreta: Art. 1 Fondi 1. Lo stanziamento costituito dai residui derivanti dal mancato utilizzo delle quote di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto 12 febbraio 2008 citato nelle premesse, e' destinato al cofinanziamento del 50 per cento dei costi dei progetti di promozione all'estero, presentati da aggregazioni interregionali di imprese artigiane. 2. Il predetto stanziamento viene gestito, ai soli fini contabili e in rapporto agli obiettivi stabiliti dal presente decreto, da Artigiancassa SpA.