IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  VISTA l'istanza, in data 4 agosto 2010,  con  la  quale  la  Sig.ra
Fernandez Limonta Anisley, nata a Guantanamo (Cuba) il 31 marzo 1984,
cittadina cubana e spagnola, ha chiesto il riconoscimento del  titolo
denominato "LICENCIADA EN MEDICINA", rilasciato  in  data  29  luglio
2009 dalla "Universidad de Cadiz", con sede  a  Cadice  (Spagna),  ai
fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo; 
 
  VISTO il decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  -  recante:
"Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme  sulla  condizione  dello  straniero"  -  e
successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la  legge  30  luglio
2002, n.189; 
 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18
ottobre 2004, n. 334; 
 
  VISTO il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  206,  recante:
"Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania"; 
 
  CONSIDERATO che l'art. 6, comma 5, di  detto  decreto  legislativo,
concernente le procedure di riconoscimento in regime di stabilimento,
prevede che il comma 3 del medesimo articolo non  si  applica  se  la
domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli  su
cui si e' provveduto con precedente decreto; 
 
  TENUTO CONTO che in precedenti riunioni la Conferenza dei  servizi,
di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.  206,
relativamente a titoli conseguiti  da  cittadini  non  comunitari  in
Paesi dell'Unione Europea e che soddisfano i requisiti di  formazione
di cui all'art. 33 del decreto legislativo in questione, ha  ritenuto
di  esprimere  parere  favorevole  al  riconoscimento  senza   misura
compensativa dei titoli di medico in possesso degli istanti; 
 
  TENUTO CONTO che, per quanto sopra  esposto,  questo  Ministero  ha
gia'  provveduto,  in   passato,   all'emanazione   di   decreti   di
riconoscimento senza misura compensativa di titoli,  in  possesso  di
cittadini non comunitari, conseguiti in  Paesi  dell'Unione  Europea,
che soddisfano i requisiti di  formazione  di  cui  all'art.  33  del
decreto legislativo n. 206/2007; 
 
  ACCERTATA la completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
esibita dall'interessata; 
 
  RILEVATA  la  sussistenza   dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo denominato  "LICENCIADA  EN  MEDICINA",  in
possesso dell'interessata; 
 
  VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              DECRETA: 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
  1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo  denominato
"LICENCIADA EN MEDICINA", rilasciato in data  29  luglio  2009  dalla
"Universidad de Cadiz", con  sede  a  Cadice  (Spagna),  alla  Sig.ra
Fernandez Limonta Anisley, nata a Guantanamo (Cuba) il 31 marzo 1984,
cittadina cubana e spagnola, e' riconosciuto quale titolo  abilitante
all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo. 
 
  2.  La  Dr.ssa  Fernandez  Limonta  Anisley   e'   autorizzata   ad
esercitare, in Italia,  la  professione  di  medico-chirurgo,  previa
iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo
dei  medici-chirurghi  -  che  accerta  la   conoscenza,   da   parte
dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni
che regolano l'esercizio professionale in Italia. 
 
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art.  50,  comma  8-bis,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,
qualora il sanitario non si iscriva al relativo  albo  professionale,
perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
 
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
      Roma, 23 febbraio 2011 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi