IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante  Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive  modifiche  ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 
 
  VISTO l'art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998, che recita:
"Il presente testo unico non si  applica  ai  cittadini  degli  Stati
membri dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme  piu'
favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6  marzo
1998, n. 40."; 
 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 "Regolamento  recante  norme  di  attuazione  del  T.U.  a  norma
dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio  1998  n.  286"  e  successive
modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18  ottobre  2004,  n.
334; 
 
  VISTO, in particolare, l'art.  49  relativo  al  riconoscimento  di
titoli abilitanti all'esercizio delle professioni; 
 
  VISTO il D.Lgs. 9 novembre 2007, n.  206  concernente  l'attuazione
della  direttiva  2005/36/CE   relativa   al   riconoscimento   delle
qualifiche professionali; 
 
  VISTO, in particolare, l'art. 60 commi 2, 3 e 4  di  detto  decreto
legislativo; 
 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328 concernente  "Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti"; 
 
  VISTO l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989,  n.  56,  cosi'  come
modificato dalla legge 28 febbraio  2008,  n.31  di  conversione  del
decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248; 
 
  VISTA  l'istanza  in  data  06/05/2009,   corredata   da   relativa
documentazione, con la quale la Sig.ra Custodio  Marcelino  da  Silva
Evanilda, nata ad Altônia (stato di  Parana')  -  Brasile  il  giorno
20/09/1972, di cittadinanza italiana, ha  chiesto  il  riconoscimento
del titolo di "Psicologo", conferito in data 23 dicembre  1994  dalla
"UNIPAR - Universidade Paranaense" di  Umuarama  (Brasile),  ai  fini
dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo; 
 
  ACCERTATA la completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
prodotta dall'interessata; 
 
  PRESO ATTO che nella riunione della Conferenza dei servizi, di  cui
all'art. 16 del D.Lgs. 9  novembre  2007,  n.  206,  tenutasi  presso
questo Ministero in data 26 ottobre 2010, si e' ritenuto sussistano i
requisiti per il riconoscimento automatico del titolo in questione; 
 
  VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 
 
                              DECRETA: 
 
 
  1. A  partire  dalla  data  del  presente  decreto,  il  titolo  di
"Psicologo", conferito in data  23  dicembre  1994  dalla  "UNIPAR  -
Universidade Paranaense" di Umuarama (Brasile) alla  Sig.ra  Custodio
Marcelino da Silva Evanilda, nata a ad Altônia (stato di  Parana')  -
Brasile  il  giorno  20/09/1972,   di   cittadinanza   italiana,   e'
riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della  professione
di psicologo in Italia; 
 
  2. La Dott.ssa Custodio Marcelino da Silva Evanilda  e',  pertanto,
autorizzata ad esercitare in Italia la  professione  di  "Psicologo",
previa  iscrizione  all'albo  degli  Psicologi,  sez.  A  dell'Ordine
territorialmente  competente,  che  provvede  ad   informare   questo
Dicastero della avvenuta iscrizione. 
 
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma  8-bis  D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394,  qualora  il  sanitario  non  si  iscriva  al
relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due  anni  dal
suo rilascio; 
 
  4. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
 
      Roma, 23 febbraio 2011 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi