IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  VISTA  la  Direttiva  2005/36/CE  del  Parlamento  Europeo  e   del
Consiglio del 7 settembre  2005,  relativa  al  riconoscimento  delle
qualifiche  professionali  cosi'  come  modificata  dalla   direttiva
2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; 
 
  VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della Direttiva 2005/36/CE; VISTI, in particolare, gli  articoli  16,
18 e 19 del citato Decreto Legislativo; 
 
  VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328 concernente  "modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti"; 
 
  VISTO l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989,  n.  56,  cosi'  come
modificato dalla legge 28 febbraio  2008,  n.31  di  conversione  del
decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248; 
 
  VISTA  l'istanza  in  data  20/11/2009,   corredata   da   relativa
documentazione, con la quale la Sig.ra Plank Astrid, nata a  Vipiteno
(BZ) il giorno 10/02/1983, di cittadinanza italiana,  ha  chiesto  il
riconoscimento  della  qualifica  di  "Klinischer  Psychologe"  e  di
"Gesundheitspsychologe", con cui e' registrata dal 17 settembre  2009
presso il  "Bundesministerium  für  Gesundheit"  (Austria),  ai  fini
dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo; 
 
  ACCERTATA la completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
prodotta dall'interessata; 
 
  PRESO ATTO che nella riunione della Conferenza dei servizi, di  cui
all'art. 16 del D.Lgs. 9  novembre  2007,  n.  206,  tenutasi  presso
questo Ministero in data 26 ottobre 2010, si e' ritenuto sussistano i
requisiti per il riconoscimento automatico del titolo in questione; 
 
  VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni; 
 
                              DECRETA: 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
  1. A partire dalla data  del  presente  decreto,  la  qualifica  di
"Klinischer Psychologe" e di "Gesundheitspsychologe"  ,  con  cui  la
Sig.ra Plank Astrid, nata a Vipiteno (BZ) il  giorno  10/02/1983,  di
cittadinanza italiana, e' registrata dal 17 settembre 2009 presso  il
"Bundesministerium für Gesundheit" (Austria), e'  riconosciuta  quale
titolo abilitante all'esercizio della  professione  di  psicologo  in
Italia; 
 
  2. La Dott.ssa Plank Astrid e', pertanto, autorizzata ad esercitare
in Italia la professione di "Psicologo", previa  iscrizione  all'albo
degli Psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente,  che
provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione. 
 
  3. Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Uficiale
della Repubblica italiana. 
 
      Roma, 23 febbraio 2011 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi