IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE; VISTI, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato Decreto Legislativo; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente "modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; VISTO l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, cosi' come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248; VISTA l'istanza in data 20/11/2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Plank Astrid, nata a Vipiteno (BZ) il giorno 10/02/1983, di cittadinanza italiana, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di "Klinischer Psychologe" e di "Gesundheitspsychologe", con cui e' registrata dal 17 settembre 2009 presso il "Bundesministerium für Gesundheit" (Austria), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo; ACCERTATA la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dall'interessata; PRESO ATTO che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 26 ottobre 2010, si e' ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento automatico del titolo in questione; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; DECRETA: Art. 1. 1. A partire dalla data del presente decreto, la qualifica di "Klinischer Psychologe" e di "Gesundheitspsychologe" , con cui la Sig.ra Plank Astrid, nata a Vipiteno (BZ) il giorno 10/02/1983, di cittadinanza italiana, e' registrata dal 17 settembre 2009 presso il "Bundesministerium für Gesundheit" (Austria), e' riconosciuta quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia; 2. La Dott.ssa Plank Astrid e', pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di "Psicologo", previa iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Uficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 febbraio 2011 Il direttore generale: Leonardi