IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE; VISTI, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato Decreto Legislativo; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente "modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; VISTO l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, cosi' come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248; VISTA l'istanza in data 19/06/2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Brandl Corinna, nata a Berlino - Germania il giorno 28/01/1951, di cittadinanza tedesca, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Diplom-Psychologe", rilasciato in data 4 febbraio 1976 dalla "Ludwig-Maximilians-Universität München" di Monaco di Baviera (Germania), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo; ACCERTATA la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dall'interessata; PRESO ATTO che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 26 ottobre 2010, si e' ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento automatico del titolo in questione; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; DECRETA: Art. 1. 1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Diplom-Psychologe", rilasciato in data 4 febbraio 1976 dalla "Ludwig-Maximilians-Universität München" di Monaco di Baviera (Germania) alla Sig.ra Brandl Corinna, nata a Berlino - Germania il giorno 28/01/1951, di cittadinanza tedesca, e' riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia; 2. La Dott.ssa Brandl Corinna e', pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di "Psicologo", previa iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 febbraio 2011 Il direttore generale: Leonardi