IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, al fine di finanziare interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza diretti a migliorare le condizioni e la qualita' della vita nelle suddette zone; Visto l'art. 27, comma 14, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che, modificando l'ultimo periodo del sopra richiamato art. 2, comma 41, stabilisce che i criteri per l'erogazione del suddetto Fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni - ora Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale - di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e che, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati; Visto, in particolare, l'allegato «A» dell'art. 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che indica gli ambiti territoriali ai fini dell'individuazione delle isole minori; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 e 10 giugno 2010, con i quali sono state delegate alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto del 13 giugno 2008, relativo alla delega di funzioni in materia di problemi concernenti le piccole isole, comprese le azioni governative, anche normative, dirette anche agli interventi di cui all'art. 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto l'art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che approva gli interventi per lo sviluppo delle isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e relativa tabella di riparto delle risorse, approvato in data 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) e trasmesso in data 23 dicembre 2008 al Ministro per i rapporti con le regioni, ai sensi della previgente disciplina, con riferimento all'anno 2008 e nei limiti della relativa dotazione finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle isole minori; Considerato che la dotazione finanziaria del Fondo di sviluppo delle isole minori prevista per l'anno 2008 e' pertanto destinata al finanziamento degli interventi indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e nella relativa tabella di riparto delle risorse; Sentita l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM); Sentita la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Considerato che il citato art. 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, assegna priorita' ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», prevista dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ovvero improntati alla sostenibilita' ambientale, con particolare riferimento all'utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilita' e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, al contingentamento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive; Ritenuto che la finalita' del Fondo e' riconducibile all'esigenza di realizzare progetti in grado di valorizzare il territorio ed al contempo di migliorare le condizioni e la qualita' della vita nelle isole minori; Ritenuto di individuare nei comuni delle isole minori i soggetti legittimati a chiedere il finanziamento dei sopra richiamati progetti; Su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Interventi relativi alle risorse 2008 1. Gli interventi per lo sviluppo delle isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e nella relativa tabella di riparto delle risorse, deliberato in data 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) ai sensi della previgente disciplina e trasmesso al Ministro per i rapporti con le regioni in data 23 dicembre 2008, approvati dall'art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, sono liquidati entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto con provvedimento del capo del Dipartimento per gli affari regionali secondo le modalita' indicate dall'art. 10, e seguenti.