IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che
istituisce,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento per gli affari regionali, il  Fondo  di  sviluppo  delle
isole minori, al fine di finanziare interventi specifici nei  settori
dell'energia, dei trasporti e della concorrenza diretti a  migliorare
le condizioni e la qualita' della vita nelle suddette zone; 
  Visto l'art. 27, comma 14, della legge 23 luglio 2009, n. 99,  che,
modificando l'ultimo periodo del sopra richiamato art. 2,  comma  41,
stabilisce che i criteri per l'erogazione  del  suddetto  Fondo  sono
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
proposta del Ministro per i rapporti con le regioni  -  ora  Ministro
per i rapporti con  le  regioni  e  la  coesione  territoriale  -  di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale  dei  comuni  delle
isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata di cui all'art. 8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni e che, con decreto del Ministro per i rapporti  con  le
regioni e la  coesione  territoriale,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'interno e dell'economia e delle finanze,  sono  individuati  gli
interventi ammessi al relativo finanziamento, previa intesa  con  gli
enti locali interessati; 
  Visto, in particolare, l'allegato «A» dell'art. 25, comma 7,  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, che indica gli ambiti territoriali ai
fini dell'individuazione delle isole minori; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data
13 giugno 2008 e 10 giugno 2010, con  i  quali  sono  state  delegate
alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro
per i rapporti con le regioni  e  la  coesione  territoriale  ed,  in
particolare, l'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto del 13 giugno
2008, relativo  alla  delega  di  funzioni  in  materia  di  problemi
concernenti le piccole isole, comprese le azioni  governative,  anche
normative, dirette anche agli interventi di cui all'art. 2, comma 41,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Visto l'art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 gennaio 2010,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42,  che
approva gli interventi per  lo  sviluppo  delle  isole  minori  e  le
relative quantificazioni finanziarie indicati nel Documento unico  di
programmazione isole minori (DUPIM) e  relativa  tabella  di  riparto
delle risorse, approvato  in  data  17  dicembre  2008  dal  Comitato
direttivo dell'Associazione nazionale comuni isole minori  (ANCIM)  e
trasmesso in data 23 dicembre 2008 al Ministro per i rapporti con  le
regioni,  ai  sensi  della  previgente  disciplina,  con  riferimento
all'anno 2008 e  nei  limiti  della  relativa  dotazione  finanziaria
prevista dal Fondo di sviluppo delle isole minori; 
  Considerato che la dotazione  finanziaria  del  Fondo  di  sviluppo
delle isole minori prevista per l'anno 2008 e' pertanto destinata  al
finanziamento  degli  interventi  indicati  nel  Documento  unico  di
programmazione isole minori  (DUPIM)  e  nella  relativa  tabella  di
riparto delle risorse; 
  Sentita l'Associazione nazionale  dei  comuni  delle  isole  minori
(ANCIM); 
  Sentita la Conferenza unificata, di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Considerato che il citato art. 2, comma 41, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, assegna priorita' ai  progetti  realizzati  nelle  aree
protette e  nella  rete  «Natura  2000»,  prevista  dall'art.  3  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
settembre  1997,  n.  357,  ovvero  improntati  alla   sostenibilita'
ambientale, con particolare riferimento  all'utilizzo  delle  energie
rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla  gestione
dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilita' e alla nautica
da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio
edilizio esistente, al contingentamento dei  flussi  turistici,  alla
destagionalizzazione, alla  protezione  degli  habitat  prioritari  e
delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici,  alla
certificazione ambientale dei  servizi,  oltre  a  misure  dirette  a
favorire le imprese insulari in modo che  le  stesse  possano  essere
ugualmente competitive; 
  Ritenuto che la finalita' del Fondo e'  riconducibile  all'esigenza
di realizzare progetti in grado di valorizzare il  territorio  ed  al
contempo di migliorare le condizioni e la qualita' della  vita  nelle
isole minori; 
  Ritenuto di individuare nei comuni delle isole  minori  i  soggetti
legittimati  a  chiedere  il  finanziamento  dei   sopra   richiamati
progetti; 
  Su proposta del Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e  la
coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'interno e del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Interventi relativi alle risorse 2008 
 
  1. Gli interventi per lo sviluppo delle isole minori e le  relative
quantificazioni  finanziarie  indicati   nel   Documento   unico   di
programmazione isole minori  (DUPIM)  e  nella  relativa  tabella  di
riparto delle risorse,  deliberato  in  data  17  dicembre  2008  dal
Comitato direttivo dell'Associazione nazionale  comuni  isole  minori
(ANCIM) ai sensi della previgente disciplina e trasmesso al  Ministro
per i rapporti con le regioni in data  23  dicembre  2008,  approvati
dall'art. 4, comma 9,  del  decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, sono
liquidati entro 45 giorni dalla data di  pubblicazione  del  presente
decreto con provvedimento del capo del Dipartimento  per  gli  affari
regionali secondo le modalita' indicate dall'art. 10, e seguenti.