IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;  
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
14 giugno 2002 concernente la dichiarazione dello stato di  emergenza
nel territorio del comune di Lipari; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  10
gennaio 2003, con  il  quale  e'  stata  disposta  la  proroga  e  la
dichiarazione dello stato d'emergenza,  fino  al  31  dicembre  2003,
rispettivamente  nel  territorio  del  comune  di  Lipari   e   nelle
prospicienti aree marine; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
10 gennaio 2003, recante la dichiarazione dello stato  di  emergenza,
fino al 31 dicembre 2003, nel territorio  delle  isole  Eolie,  nelle
aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti  indotti
dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli; 
  Visti i  decreti  di  proroga  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri e, da ultimo, il decreto del 11 gennaio 2011, con  il  quale
viene prorogato lo stato di emergenza in atto  nel  territorio  delle
isole Eolie fino al 31 dicembre 2011; 
  Considerato, pertanto, che gli interventi straordinari  finalizzati
alla risoluzione del  contesto  emergenziale  anche  derivanti  dagli
effetti indotti dai fenomeni vulcanici, alla criticita'  del  sistema
portuale, alle problematiche in atto nel comparto idrico sono  ancora
in corso di svolgimento; 
  Ritenuta la permanenza delle  condizioni  di  grave  rischio  anche
derivante dalla natura vulcanica  e  dalla  particolare  collocazione
geografica delle isole Eolie; 
  Viste le ordinanze del presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3225, n. 3266, n. 3282 del 2003, n. 3375 del 2004, n. 3397, n.  3417,
n. 3452 del 2005, n. 3536 del 2006, n. 3646, n.  3691,  n.  3696,  n.
3704, n. 3726 del 2008, n. 3738, n. 3742, n. 3746, n. 3749, n.  3764,
n. 3783, n. 3792, n. 3816, n. 3836 del 2009, n.  3873,  n.  3885,  n.
3891, n. 3916 del 2010: 
  Ritenuto,  altresi',   necessario   prevedere   ulteriori   urgenti
disposizioni normative per assicurare la salvaguardia della  pubblica
e privata incolumita'; 
  Vista la nota del Commissario delegato per l'emergenza idrica nelle
isole eolie del 18 febbraio 2011; 
  Su proposta del Capo Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  All'art.  1,  comma  15,  dell'ordinanza  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri  19  marzo  2009,  n.  3749  il  periodo  «Per
l'espletamento delle funzioni di cui al  presente  comma,  e  per  lo
svolgimento delle attivita' di  gestione  del  presidio  territoriale
avanzato,  posto  alle  dirette  dipendenze   del   vice   Capo   del
Dipartimento della  protezione  civile  area  tecnico  operativa»  e'
sostituito dal seguente «Per lo svolgimento delle attivita'  e  degli
interventi funzionali al superamento dell'emergenza in relazione agli
effetti indotti dal vulcanismo in atto  nel  territorio  delle  isole
Eolie». 
  2. All'art. 1, comma 1 sono aggiunte  le  seguenti  parole  «e  del
titolare dell'incarico conferito  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  15
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  19  marzo
2009, n. 3749». 
  3. Il Commissario delegato - Capo del Dipartimento della protezione
civile puo', ove ritenuto necessario, indire conferenze dei  servizi,
entro  sette  giorni  dall'acquisizione  della   disponibilita'   dei
progetti. 
  4. Il Commissario delegato - Capo del Dipartimento della protezione
civile procede alla convocazione della conferenza dei servizi che  e'
tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette  giorni
dalla  convocazione.  Qualora   alla   conferenza   di   servizi   il
rappresentante di un'Amministrazione invitata risulti assente  o  non
dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza e'  comunque
legittimata  a  deliberare.  Il  dissenso  manifestato  in  sede   di
conferenza di servizi deve  essere  motivato  e  recare,  a  pena  di
inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al
fine  dell'assenso.  In  caso  di  motivato  dissenso   espresso   da
un'amministrazione preposta alla  tutela  ambientale,  paesaggistico,
territoriale, del patrimonio storico-artistico o  alla  tutela  della
salute  e  della   pubblica   incolumita',   la   determinazione   e'
subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma  3,  della  legge  7
agosto  1990,  n.  241  e  successive  modifiche   ed   integrazioni,
all'assenso del Ministero competente o dell'Assessore competente  per
materia,   secondo   che   il    dissenso    sia    stato    espresso
dall'Amministrazione statale  o  dall'Amministrazione  regionale  e/o
locale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta. 
  5.  All'art.  14,  comma  6,  dell'ordinanza  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 e' abrogato  il  periodo
«e per lo svolgimento di attivita'  tecniche  di  valutazione,  anche
scientifica, e di pianificazione di  protezione  civile»  e  dopo  le
parole «tecnologiche e logistiche» e' inserita la seguente «anche». 
  6. All'art. 2, comma 5, lettera b), dell'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2002, n. 3225, il periodo «ed  ai
luoghi ove siano presenti  altre  manifestazioni  di  vulcanismo»  e'
sostituito dal seguente «di Stromboli e Vulcano». 
  7. Il Sindaco di Lipari provvedera', anche nei limiti delle risorse
esistenti  sulla  contabilita'  del  funzionario  delegato  derivanti
dall'attuazione  dell'art.  2,  commi  3  e  4   dell'ordinanza   del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3225/2002, alla manutenzione
delle elisuperfici realizzate, nel territorio del comune di Lipari. 
  8. Il  Sindaco  di  Lipari,  a  seguito  di  una  segnalazione  del
Dipartimento della  Protezione  civile,  conseguente  ad  eventi  che
potrebbero determinare l'aumento della probabilita' che si  verifichi
un collasso di una porzione della Sciara del Fuoco, con il  possibile
conseguente innesco  di  un  maremoto,  dispone  l'attivazione  delle
sirene situate sull'isola  di  Stromboli  e  sull'isola  di  Panarea,
assicurando procedure e mezzi di comunicazione  certi  e  affidabili,
provvedendo, altresi', ad  emanare  i  provvedimenti  necessari  alla
sicurezza delle persone nonche' alla divulgazione dell'allerta. 
  9. Per la realizzazione delle reti e delle  infrastrutture  di  cui
all'art. 20, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei
Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, in deroga all'art. 19, commi  1  e  3
della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  ogni  atto  di  autorizzazione,
licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta  comunque
denominato  e'  sostituito  da  una  segnalazione   del   Commissario
delegato, fermi restando i casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali, nonche'  quelli  imposti  dalla  normativa
comunitaria  L'attivita'  oggetto  della  segnalazione  puo'   essere
iniziata  dalla   data   della   presentazione   della   segnalazione
all'amministrazione competente.  Il  termine  di  60  giorni  di  cui
all'art. 19, comma 3, primo periodo della legge della legge 7  agosto
1990, n. 241 e' ridotto a 15 giorni. 
  10. Il comma 1, dell'art. 16,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 7  marzo  2003,  n.  3266  e'  sostituito  dal
seguente: «Il Sindaco del Comune di Lipari, nell'ambito delle proprie
competenze ordinarie, cura la  campagna  di  comunicazione  destinata
alla popolazione ed ai turisti, dedicata ai  fenomeni  di  vulcanismo
presenti sulle isole di Stromboli e Vulcano. Per  la  predisposizione
dei prodotti e la definizione dei contenuti il Sindaco puo' avvalersi
della   consulenza   e   dell'assistenza   tecnico-scientifica    del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri». 
  11.  All'art.  15,  comma  1,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 4 agosto 2010, n. 3891, dopo le parole  «isola
di Vulcano» e' inserita la seguente frase «o impianto  di  produzione
di acqua potabile a servizio della medesima isola di Vulcano». 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 febbraio 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi