IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere; Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche' le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886; Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma ed in mare; Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi che, in particolare all'art. 13, definisce le norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, che ha dettato nuove disposizioni circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che ha dettato disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144; Visto l'Accordo del 24 aprile 2001 fra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulle modalita' procedimentali da adottare per l'intesa tra lo Stato e le regioni, in materia di funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria; Vista la legge 20 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonche' delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e sue modifiche e integrazioni, in particolare il decreto legislativo 26 agosto 2010, n. 128; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni integrative e correttive; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia»; Considerato che l'art. 14 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, prevede l'aggiornamento del disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2010, recante «Approvazione disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 gennaio 2011, recante «Modalita' di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo»; Ritenuto necessario provvedere all'aggiornamento del disciplinare tipo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2010 nei modi di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 2011 per tenere conto delle nuove norme in materia di prospezione ricerca e coltivazione in mare; Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce, nell'ambito delle competenze del Ministero, le modalita' di conferimento dei permessi di prospezione, di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, nonche' di esercizio delle attivita' nell'ambito degli stessi titoli minerari. 2. Nel rispetto della normativa vigente, il Ministero puo' stipulare appositi accordi con le singole regioni e province autonome, finalizzati alla definizione di idonei meccanismi di raccordo e di cooperazione condivisi, per il progressivo coinvolgimento delle specifiche strutture tecniche dei suddetti enti territoriali nell'azione amministrativa e di vigilanza di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione. 3. Nel rispetto della normativa vigente, il Ministero puo' stipulare accordi con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sulle modalita' procedimentali in materia di funzioni amministrative relative alle attivita' di cui al comma 1, ivi comprese quelle di polizia mineraria.