IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443,  recante  norme  di
carattere legislativo per disciplinare la ricerca e  la  coltivazione
delle miniere; 
  Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante norme sulla ricerca e
coltivazione  degli  idrocarburi   liquidi   e   gassosi   nel   mare
territoriale e nella piattaforma continentale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,  n.
128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche'  le
successive modifiche ed integrazioni, con particolare  riferimento  a
quelle introdotte dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
maggio 1979, n. 886; 
  Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla  ricerca
e  coltivazione  degli  idrocarburi  liquidi  e  gassosi   nel   mare
territoriale e nella piattaforma continentale; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione
del piano energetico nazionale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
484, recante la  disciplina  dei  procedimenti  di  conferimento  dei
permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di
idrocarburi in terraferma ed in mare; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  624,   di
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione  e  della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei  lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  625,   di
attuazione della direttiva  94/22/CEE  relativa  alle  condizioni  di
rilascio  e  di  esercizio  delle  autorizzazioni  alla  prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi che,  in  particolare  all'art.
13,  definisce  le  norme  sul  conferimento   ed   esercizio   delle
concessioni di coltivazione e di stoccaggio; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112  e  successive
modificazioni,  che  ha   dettato   nuove   disposizioni   circa   il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo  29  ottobre  1999,  n.  443,  che  ha
dettato disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di  attuazione
della direttiva n. 98/30/CE  recante  norme  comuni  per  il  mercato
interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17  maggio
1999, n. 144; 
  Visto l'Accordo del 24 aprile 2001 fra il Ministro  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, le regioni e le  province  autonome
di Trento e Bolzano sulle modalita' procedimentali  da  adottare  per
l'intesa  tra  lo  Stato  e  le  regioni,  in  materia  di   funzioni
amministrative relative a  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  di
idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria; 
  Vista la legge 20  agosto  2004,  n.  239,  recante  «Riordino  del
settore energetico, nonche' delega al governo per il riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale, e sue modifiche e integrazioni, in particolare
il decreto legislativo 26 agosto 2010, n. 128; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  di  attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  recante  norme  in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
ed il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni
integrative e correttive; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia»; 
  Considerato che l'art. 14 del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625, prevede l'aggiornamento del disciplinare tipo per i  permessi
di prospezione e di ricerca e per le concessioni di  coltivazione  di
idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale
e nella piattaforma continentale; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  26  aprile
2010, recante «Approvazione  disciplinare  tipo  per  i  permessi  di
prospezione e di ricerca e per  le  concessioni  di  coltivazione  di
idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale  e
nella piattaforma continentale»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  21  gennaio
2011,  recante  «Modalita'  di  conferimento  della  concessione   di
stoccaggio di gas naturale in  sotterraneo  e  relativo  disciplinare
tipo»; 
  Ritenuto necessario provvedere all'aggiornamento  del  disciplinare
tipo di cui al decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  26
aprile 2010 nei modi di cui al decreto ministeriale 21  gennaio  2011
per tenere conto delle nuove norme in materia di prospezione  ricerca
e coltivazione in mare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce, nell'ambito delle competenze del
Ministero, le modalita' di conferimento dei permessi di  prospezione,
di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi
e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale, nonche' di esercizio delle attivita' nell'ambito  degli
stessi titoli minerari. 
  2.  Nel  rispetto  della  normativa  vigente,  il  Ministero   puo'
stipulare  appositi  accordi  con  le  singole  regioni  e   province
autonome,  finalizzati  alla  definizione  di  idonei  meccanismi  di
raccordo  e   di   cooperazione   condivisi,   per   il   progressivo
coinvolgimento delle specifiche strutture tecniche dei suddetti  enti
territoriali nell'azione amministrativa e  di  vigilanza  di  cui  al
comma   1,   nel   rispetto   dei   principi    di    sussidiarieta',
differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione. 
  3.  Nel  rispetto  della  normativa  vigente,  il  Ministero   puo'
stipulare accordi con i Presidenti delle  regioni  e  delle  province
autonome di  Trento  e  Bolzano  sulle  modalita'  procedimentali  in
materia di funzioni amministrative relative alle attivita' di cui  al
comma 1, ivi comprese quelle di polizia mineraria.