IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1698/2005  del  consiglio  del  20
settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
  Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006  della  commissione  del  15
dicembre 2006 sul sostegno allo sviluppo rurale da  parte  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
  Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del
consiglio  del  17  luglio  2000  che  istituisce   un   sistema   di
identificazione  e   registrazione   dei   bovini   con   particolare
riferimento  al  titolo  II,  sezione  II  relativo  al  sistema   di
etichettatura facoltativo delle carni bovine e dei prodotti a base di
carni bovine; 
  Visto  il  decreto  ministeriale   30   agosto   2000   concernente
indicazioni e modalita' applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000
sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa  delle  carni
bovine e dei prodotti a base di carni bovine; 
  Visto il regolamento (CE) n. 543/2008 del consiglio del  16  giugno
2008 recante disposizioni di applicazione  del  regolamento  (CE)  n.
1234/2007  del  consiglio   per   quanto   riguarda   le   norme   di
commercializzazione per le carni di pollame; 
  Visto il regolamento CE n. 589/2008 della commissione del 23 giugno
2008 recante  modalita'  di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.
1234/2007  del  consiglio   per   quanto   riguarda   le   norme   di
commercializzazione applicabili alle uova; 
  Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2004 recante modalita'  per
l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle  carni
di pollame, come modificato  dal  decreto  ministeriale  27  novembre
2009; 
  Visto il decreto ministeriale n. 9021 del 12 giugno  2009  relativo
all'istituzione  della  Commissione  sistemi  di  qualita'  nazionali
avente il compito di individuare  i  sistemi  di  qualita'  nazionali
nonche' le modalita' di riconoscimento e funzionamento degli stessi e
il decreto dirigenziale n. 3161 del 1° marzo 2010; 
  Visti i decreti ministeriali n. 6617 del 28 aprile 2010 e  n.  7997
del 19 maggio 2010 che modificano ed integrano con  ulteriori  membri
la Commissione sistemi di qualita' nazionali; 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1990; 
  Considerato che la valorizzazione  dell'agroalimentare  riveste  un
ruolo  fondamentale  per  la  tutela  dell'agricoltura  e   favorisce
l'inserimento dei giovani agricoltori; 
  Considerata l'opportunita' da parte dei produttori  di  valorizzare
le proprie produzioni mediante l'adozione di sistemi di qualita'  che
siano  conformi  alle  normative  comunitarie,  anche  al   fine   di
facilitare ai produttori l'adesione alle azioni di sostegno  previste
dallo sviluppo rurale; 
  Considerato che la produzione, la distribuzione e la promozione  di
prodotti agricoli ed agroalimentari  di  qualita'  riveste  un  ruolo
rilevante nell'economia dell'Unione europea; 
  Considerata l'esigenza di riconoscere sistemi di qualita' nazionali
nel settore zootecnico, sia con riferimento al  prodotto  tal  quale,
sia con riferimento ai prodotti trasformati; 
  Considerata l'esigenza di armonizzare le norme sulla  etichettatura
facoltativa gia' in vigore nei settori delle carni bovine  e  avicole
con quelle del costituendo Sistema qualita' nazionale zootecnica; 
  Ritenuto  necessario  tener  conto  degli  obblighi  imposti  dalla
normativa comunitaria  e  nazionale  per  l'etichettatura  in  taluni
settori zootecnici, al fine di non duplicare adempimenti ed oneri per
i produttori; 
  Ritenuto   opportuno   individuare   le   azioni   necessarie    al
coordinamento,  indirizzo  e  organizzazione   delle   attivita'   di
qualificazione,  valorizzazione,  informazione   e   promozione   dei
prodotti  del  sistema  agroalimentare  italiano,   con   particolare
riferimento ai prodotti  di  qualita',  in  modo  da  assicurare,  in
raccordo con le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano,
la partecipazione dei soggetti interessati; 
  Ritenuto di dover fornire al consumatore informazioni  corrette  in
merito ad un prodotto definito «di  qualita'  superiore»  nonche'  di
dover garantire una maggiore tutela dei produttori e dei consumatori; 
  Ritenuto  parimenti  di  dover  individuare,  nel  rispetto   della
normativa comunitaria,  un  sistema  di  qualita'  nazionale  per  il
settore zootecnico e la relativa modalita' di accesso dei  produttori
ai singoli disciplinari di produzione da esso previsti; 
  Ritenuto  prioritario  intervenire  nel  settore   zootecnico   con
riferimento al prodotto non trasformato; 
  Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e  Bolzano  in
data 10 febbraio 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il Sistema di  qualita'  nazionale  zootecnia  (di  seguito  per
brevita' anche SQN), istituito in  conformita'  con  quanto  previsto
dall'art. 22 paragrafo 2 del regolamento CE n. 1974/2006, individua i
prodotti agricoli zootecnici destinati  all'alimentazione  umana  con
specificita' di processo  e/o  di  prodotto,  aventi  caratteristiche
qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione
o  ai  requisiti  minimi  stabiliti  dalla  normativa  comunitaria  e
nazionale nel settore zootecnico.