IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del  regolamento
(CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visto  l'art.  9  del  predetto  regolamento  (CE)   n.   510/2006,
concernente  l'approvazione  di  una  modifica  del  disciplinare  di
produzione; 
  Visto l'art. 5, comma 6,  del  sopra  citato  regolamento  (CE)  n.
510/2006 che consente  allo  Stato  membro  di  accordare,  a  titolo
transitorio,  protezione  a  livello  nazionale  della  denominazione
trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica; 
  Visto il regolamento (CE) n.  644/1998  della  commissione  del  20
marzo  1998,  relativo  alla  registrazione  della  denominazione  di
origine protetta Terra d'Otranto, ai sensi dell'art. 17 del  predetto
regolamento (CEE) n. 2081/1992; 
  Vista l'istanza presentata dal consorzio tutela  olio  extravergine
di oliva a D.O.P. Terra d'Otranto, con sede in Lecce,  presso  Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura  di  Lecce  -  via
Petraglione n. 5, intesa ad ottenere  la  modifica  della  disciplina
produttiva della denominazione di origine protetta Terra d'Otranto; 
  Vista la nota protocollo n. 3773 del 25 febbraio 2011, con la quale
il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali,
ritenendo che la modifica di cui sopra rientri  nelle  previsioni  di
cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha  notificato
all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica; 
  Vista l'istanza del 18 febbraio 2011, con  la  quale  il  Consorzio
tutela  olio  extravergine  di  oliva  a  D.O.P.   Terra   d'Otranto,
richiedente la modifica in  argomento  ha  chiesto  la  protezione  a
titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5,  comma  6  del
predetto regolamento (CE) n. 510/2006,  espressamente  esonerando  lo
Stato italiano, e per esso  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e
futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento  della  citata
domanda  di   modifica   del   disciplinare   di   produzione   della
denominazione di  origine  protetta  Terra  d'Otranto,  ricadendo  la
stessa  sui  soggetti  interessati  che  della  protezione  a  titolo
provvisorio faranno uso; 
  Considerato che la protezione di cui  sopra  ha  efficacia  solo  a
livello nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  6  del  predetto
regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Ritenuto di dover assicurare certezza  alle  situazioni  giuridiche
degli interessati all'utilizzazione della  denominazione  di  origine
protetta Terra d'Otranto in attesa che l'organismo comunitario decida
sulla domanda di modifica in argomento; 
  Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma  di  decreto
che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio tutela olio
extravergine  di  oliva  a  D.O.P.  Terra  d'Otranto,  sopra  citato,
assicuri la protezione  a  titolo  transitorio  a  livello  nazionale
dell'adeguamento del disciplinare di produzione  della  denominazione
di origine protetta Terra d'Otranto, secondo le  modifiche  richieste
dallo stesso, in  attesa  che  il  competente  organismo  comunitario
decida su detta domanda; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio   a   livello
nazionale, a decorrere dalla data  del  presente  decreto,  ai  sensi
dell'art. 5, comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006  del  consiglio
del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della  denominazione
di origine  protetta  Terra  d'Otranto  che  recepisce  le  modifiche
richieste dal Consorzio tutela olio extravergine di  oliva  a  D.O.P.
Terra d'Otranto e trasmesso con nota n. 3773  del  25  febbraio  2011
all'organismo  comunitario  competente  e   consultabile   nel   sito
istituzionale      di      questo       Ministero       all'indirizzo
http://www.politicheagricole.gov.it/