IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE  del  15  luglio  1991,  in
materia di immissione in commercio di  prodotti  fitosanitari  ed  in
particolare l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 8,  paragrafo  1  e
l'articolo 13; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  aprile
2001, n. 290,  concernente  il  regolamento  di  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione  in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
Livelli Massimi  di  Residui  (LMR)  di  antiparassitari  nei  o  sui
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale  e  animale  e  che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n.  172  concernente  l'istituzione
del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Vista  la  direttiva  2010/38/UE  della  Commissione,   concernente
l'iscrizione   della   sostanza   attiva   fluoruro   di    solforile
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; 
  Tenuto conto che il Regno Unito e'  stato  designato  Stato  membro
relatore della sostanza attiva fluoruro di solforile; 
  Considerato che lo Stato membro relatore, ha effettuato  il  lavoro
di valutazione, in conformita'  alle  disposizioni  dell'articolo  6,
paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE,  relativamente  per  gli
impieghi proposti dal Notificante, trasmettendo alla  Commissione  il
relativo rapporto di valutazione; 
  Considerato che successivamente il rapporto  di  valutazione  della
sostanza attiva fluoruro di solforile,  e'  stato  riesaminato  dagli
Stati membri e  dall'Agenzia  Europea  per  la  Sicurezza  Alimentare
(EFSA) e presentato alla Commissione in forma di rapporto scientifico
dell'EFSA; 
  Considerato che detto rapporto di valutazione e' stato  riesaminato
dagli Stati membri  e  dalla  Commissione  nell'ambito  del  Comitato
Permanente per la Catena Alimentare; 
  Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame e' emerso
che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fluoruro di
solforile soddisfano in linea  di  massima  le  prescrizioni  di  cui
all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) e dell'art. 5, paragrafo
3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda  gli
usi presi in considerazione e specificati  nel  rapporto  di  riesame
della Commissione; 
  Considerato che a norma dell'art. 6, paragrafo 1,  della  direttiva
91/414/CEE  l'iscrizione  di  una   sostanza   attiva   puo'   essere
subordinata a condizioni, nel caso della sostanza attiva fluoruro  di
solforile, la conferma dell'iscrizione nell'allegato I e' subordinata
alla  presentazione,  entro  il  31  agosto  2012,   da   parte   del
Notificante, di ulteriori  informazioni  legate  alle  condizioni  di
lavorazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  detta  sostanza
attiva; 
  Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva
2010/38/UE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva
fluoruro di solforile nell'allegato I del decreto legislativo del  17
marzo 1995, n.194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; 
  Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2010/38/UE si
deve tenere conto delle limitazioni e delle  prescrizioni  riportate,
per la  sostanza  attiva  in  questione,  nel  relativo  rapporto  di
riesame, messo a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le
modalita' riportati nelle parti  A  e  B  dell'allegato  al  presente
decreto; 
  Considerato il decreto del Presidente della  Repubblica  23  aprile
2001, n. 290 ed in particolare l'articolo 13, comma 4,  e  la  «Linea
guida» del 7  settembre  2010,  disponibile  sul  portale  di  questo
ministero all'indirizzo www.salute.gov.it,  per  quanto  riguarda  lo
smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati; 
  Considerato che la  valutazione  e  l'autorizzazione  dei  prodotti
fitosanitari, contenenti tale sostanza attiva, deve tener conto anche
delle disposizioni indicate  agli  articoli  93  e  94,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152, che  stabilisce  norme  in  materia
ambientale ed in  particolare  per  la  tutela  di  aree  richiedenti
specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento; 
  Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo  di  tempo
agli Stati  membri  per  rivedere  le  autorizzazioni  esistenti  dei
prodotti fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva  fluoruro  di
solforile. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Iscrizione delle sostanze attive 
 
  1. La sostanza attiva fluoruro di solforile e' iscritta, fino al 31
ottobre 2020, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo  1995,
n. 194, con la  definizione  chimica  ed  alle  condizioni  riportate
nell'allegato al presente decreto.