IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE  del  15  luglio  1991,  in
materia di immissione in commercio di  prodotti  fitosanitari  ed  in
particolare l'art. 6, paragrafo 1, l'art. 8, paragrafo 1 e l'art. 13; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  aprile
2001, n. 290,  concernente  il  regolamento  di  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione  in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
Livelli Massimi  di  Residui  (LMR)  di  antiparassitari  nei  o  sui
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale  e  animale  e  che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente  l'istituzione
del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Vista la direttiva 2010/29/UE della Commissione del 27 aprile 2010,
concernente   l'iscrizione   della   sostanza    attiva    flonicamid
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; 
  Tenuto conto  che  la  Francia  e'  stata  designata  Stato  membro
relatore della sostanza attiva flonicamid; 
  Considerato che lo Stato membro relatore, ha effettuato  il  lavoro
di  valutazione,  in  conformita'  alle  disposizioni  dell'art.   6,
paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE,  relativamente  per  gli
impieghi proposti dal Notificante, trasmettendo alla  Commissione  il
relativo rapporto di valutazione; 
  Considerato che successivamente il rapporto  di  valutazione  della
sostanza attiva flonicamid, e' stato riesaminato dagli Stati membri e
dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e  presentato
alla Commissione in forma di rapporto scientifico dell'EFSA; 
  Considerato che detto rapporto di valutazione e' stato  riesaminato
dagli Stati membri  e  dalla  Commissione  nell'ambito  del  Comitato
Permanente per la Catena Alimentare; 
  Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame e' emerso
che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva  flonicamid
soddisfano in linea di massima le prescrizioni  di  cui  all'art.  5,
paragrafo 1, lettere a) e  b)  e  dell'art.  5,  paragrafo  3,  della
direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi
in  considerazione  e  specificati  nel  rapporto  di  riesame  della
Commissione; 
  Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva
2010/29/UE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva
flonicamid nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995,
n.194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; 
  Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2010/29/UE si
deve tenere conto delle limitazioni e delle  prescrizioni  riportate,
per la  sostanza  attiva  in  questione,  nel  relativo  rapporto  di
riesame, messo a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le
modalita' riportati nelle parti  A  e  B  dell'allegato  al  presente
decreto; 
  Considerato il decreto del Presidente della  Repubblica  23  aprile
2001, n. 290 ed in particolare l'art. 13, comma 4, e la «Linea guida»
del 7 settembre 2010, disponibile sul  portale  di  questo  ministero
all'indirizzo www.salute.gov.it, per quanto riguarda  lo  smaltimento
delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati; 
  Considerato che la  valutazione  e  l'autorizzazione  dei  prodotti
fitosanitari, contenenti tale sostanza attiva, deve tener  conto,  se
necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e  94,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, che stabilisce norme in
materia  ambientale  ed  in  particolare  per  la  tutela   di   aree
richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento; 
  Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo  di  tempo
agli Stati  membri  per  rivedere  le  autorizzazioni  esistenti  dei
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva flonicamid. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Iscrizione delle sostanze attive 
 
  1. La sostanza attiva flonicamid e' iscritta,  fino  al  31  agosto
2020, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194,
con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato
I al presente decreto.