IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE  del  15  luglio  1991,  in
materia di immissione in commercio di  prodotti  fitosanitari  ed  in
particolare l'art. 6, paragrafo 1, l'art. 8, paragrafo 1 e l'art. 13; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  aprile
2001, n. 290,  concernente  il  regolamento  di  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione  in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
Livelli massimi  di  residui  (LMR)  di  antiparassitari  nei  o  sui
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale  e  animale  e  che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172  concernente  l'istituzione
del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Vista la direttiva 2006/135/UE della Commissione con  la  quale  la
sostanza attiva carbendazim e' stata iscritta, fino  al  31  dicembre
2009, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; 
  Visto il decreto ministeriale del Ministro  del  17  ottobre  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2008, che  ha
recepito la direttiva 2006/135/CE della Commissione dell'11  dicembre
2006 con l'iscrizione della sostanza attiva carbendazim, fino  al  31
dicembre 2009, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194; 
  Vista la direttiva  2009/152/CE  che  ha  modificato  la  direttiva
2006/135/CE per quanto concerne la data di  scadenza  dell'iscrizione
della sostanza attiva, posticipandola al 31 dicembre 2010; 
  Visto il decreto ministeriale  18  giugno  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  237  del  9  ottobre
2010, con il e' stata apportata la  medesima  modifica,  inerente  la
data di scadenza dell'iscrizione della sostanza  attiva  carbendazim,
posticipandola al 31  dicembre  2010,  nell'allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Considerato che  l'inclusione  della  sostanza  attiva  carbendazim
nell'allegato I  della  direttiva  91/414/CEE  e'  stata  oggetto  di
restrizioni riguardanti il periodo d'iscrizione e le colture  su  cui
l'impiego era autorizzato; 
  Considerato che  il  notificante  ha  presentato  alla  Commissione
europea una richiesta di  proroga  dell'iscrizione  di  una  sostanza
attiva carbendazim nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del  15
luglio 1991; 
  Considerato altresi' che il notificante ha presentato  ha  supporto
della richiesta di proroga allo Stato membro relatore la Germania, un
fascicolo tecnico e lo Stato membro  ha  presentato  il  progetto  di
relazione all'Autorita' europea per la  Sicurezza  alimentare  (EFSA)
per la sua valutazione; 
  Considerato che  la  richiesta  di  proroga  dell'iscrizione  della
sostanza  attiva  carbendazim   nell'allegato   I   della   direttiva
91/414/CEE del 15 luglio 1991  da  parte  del  notificante  e'  stata
presentata in tempo utile ma non  e'  stato  possibile  concludere  a
livello comunitario il progetto di relazione di riesame, prima  della
data di scadenza della sostanza attiva prevista per  il  31  dicembre
2010; 
  Considerato che e' necessario  accordare  un  rinnovo  del  periodo
d'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato  I  della  direttiva
per un tempo necessario a completare l'iter valutativo della sostanza
attiva; 
  Considerato che le misure previste dalla  presente  direttiva  sono
conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e
la salute degli animali; 
  Ritenuto  di  dover  procedere  al  recepimento   della   direttiva
2010/70/UE  della  Commissione  che  modifica  la  data  di  scadenza
dell'iscrizione della sostanza  attiva  carbendazim  nell'allegato  I
della direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Considerato che attualmente non sono registrati in Italia  prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva carbendazim; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Alla   riga   relativa   alla   sostanza   attiva   carbendazim
(stereochimica  non  stabilita)  n.  CAS  10605-21-7  n.  CIPAC   263
dell'allegato del decreto ministeriale 17  ottobre  2007,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2008, che ha recepito la
direttiva 2006/135/CE, alla  colonna  (scadenza  dell'iscrizione)  la
data del «31 dicembre 2009» e' sostituita da quella  del  «13  giugno
2011».