IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400  recante   «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  31  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 5 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'art. 11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto  l'art.  29  del  decreto-legge  4  luglio  2006,   n.   223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva
sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per  organi  collegiali  ed
altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonche' alla
soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi; 
  Visto  l'art.  68  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto l'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
  Visto il proprio decreto 4 maggio 2007, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 27 agosto 2007, n. 198, di individuazione  e  riordino,  ai
sensi del citato art. 29, comma 2, del decreto legge n. 223 del 2006,
degli organismi collegiali istituiti in via  amministrativa  operanti
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2358 del  2010,  Adunanza
del 19 maggio 2010 della Sezione Prima, relativo alla  applicabilita'
del precitato art. 68, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  n.  112  del
2008, a taluni organismi operanti presso la Presidenza del  Consiglio
dei Ministri - Segretariato Generale,  vale  a  dire  la  Commissione
interministeriale per le intese  con  le  confessioni  religiose,  la
Commissione consultiva per  la  liberta'  religiosa,  la  Commissione
governativa per  l'attuazione  delle  disposizioni  dell'accordo  tra
Italia e Santa Sede firmato  il  18  febbraio  1984  ed  il  Comitato
nazionale per la bioetica; 
  Ritenuto di  dover  procedere  alla  valutazione  della  perdurante
utilita' degli organismi  operanti  presso  il  Dipartimento  per  il
coordinamento amministrativo e presso il Dipartimento per gli  affari
regionali, di cui alla tabella  1  allegata  al  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, riservandosi  di
provvedere con separato  provvedimento  per  gli  organismi  operanti
presso l'Ufficio del Segretario generale di cui al citato parere  del
Consiglio di Stato; 
  Considerato che il Comitato tecnico per  la  predisposizione  delle
norme di attuazione per la regione siciliana in  materia  di  finanza
regionale, operante presso il Dipartimento per gli affari  regionali,
ha esaurito i propri compiti e, quindi, non si ravvisa la  necessita'
di disporne la proroga; 
  Ritenuto che  la  Commissione  interministeriale  di  coordinamento
International Oil Pollution Found istituita ai sensi del decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 1999, operante presso
il Dipartimento per  il  coordinamento  amministrativo,  il  Comitato
tecnico paritetico per  la  toponomastica  in  provincia  di  Bolzano
istituito ai sensi del decreto del Ministro  degli  affari  regionali
del 3 giugno 2004, n. 305 e il  Comitato  consultivo  per  la  tutela
delle minoranze linguistiche storiche istituito ai sensi del  decreto
ministeriale 17 marzo 2000, operanti presso il Dipartimento  per  gli
affari regionali, non rientrano nelle  ipotesi  di  esclusione  della
proroga previste nel predetto art. 68, comma 1, del decreto-legge  n.
112 del 2008; 
  Visto il comma 2 del citato art. 68, secondo il quale nei  casi  in
cui,  in  attuazione  del  comma  2-bis  del  citato  art.   29   del
decreto-legge n. 223 del  2006,  sia  riconosciuta  l'utilita'  degli
organismi collegiali, la proroga  e'  concessa  per  un  periodo  non
superiore  a  due  anni  e  debbono,  inoltre,  prevedersi  ulteriori
obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da  corrispondere
ai  componenti  privilegiando  i  compensi  collegati  alla  presenza
rispetto  a  quelli  forfettari  od  omnicomprensivi   e   stabilendo
l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare  componenti  la  cui
sede di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo; 
  Viste le relazioni sull'attivita' svolta  nel  triennio  2007/2010,
presentate dai predetti organismi, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
citato decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  4  maggio
2007, per i  quali,  conseguentemente,  si  valuta  positivamente  la
perdurante utilita' e si propone la proroga per un biennio; 
  Preso  atto  delle  specifiche  professionalita'  e   dei   compiti
estremamente tecnici attribuiti ai componenti degli  organismi  sopra
citati; 
  Rilevata  dunque  la  necessita'  di  provvedere  alla  conseguente
proroga, per  un  biennio,  della  Commissione  interministeriale  di
coordinamento International Oil Pollution Found  istituita  ai  sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 1999,
del Comitato tecnico paritetico per la toponomastica in provincia  di
Bolzano istituito ai sensi del  decreto  del  Ministro  degli  affari
regionali del 3 giugno 2004, n. 305 e del Comitato consultivo per  la
tutela delle minoranze linguistiche storiche istituito ai  sensi  del
decreto ministeriale 17 marzo 2000; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I seguenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri sono ritenuti utili e sono prorogati per un biennio,  ai
sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 29, comma 2-bis,
del  decreto-legge  4  luglio   2006,   n.   223,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'art. 68  del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
    a) Dipartimento per il coordinamento amministrativo: 
      Commissione interministeriale  di  coordinamento  International
Oil Pollution Found, istituita ai sensi del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 agosto 1999. 
    b) Dipartimento oer gli affari regionali; 
      Comitato tecnico paritetico per la toponomastica  in  provincia
di Bolzano, istituito ai sensi del decreto del Ministro degli  affari
regionali del 3 giugno 2004, n. 305; 
      Comitato consultivo per la tutela delle minoranze  linguistiche
storiche, istituito ai sensi del decreto ministeriale 17 marzo 2000. 
  2. La partecipazione agli organi collegiali di  cui  al  precedente
comma e' onorifica e puo' dare luogo esclusivamente al rimborso delle
spese sostenute. 
  3. In sede di rinnovo della composizione degli organismi collegiali
di cui al comma 1, nel caso di designazione di nuovi componenti per i
quali e' prevista la stipula di un contratto, si applica  l'art.  68,
comma 2, ultima parte, del decreto-legge n. 112 del 2008 che  prevede
l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare  componenti  la  cui
sede di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo. 
  4. La spesa degli organismi di cui al comma 1 e' ridotta in  misura
tale da assicurare, unitamente alle riduzioni di spesa relative  agli
altri organismi operanti  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, un contenimento della spesa  complessiva  non  inferiore  a
quello conseguito in attuazione del citato art. 29 del  decreto-legge
n. 223 del 2006. Per  l'anno  2010,  la  riduzione  opera  in  misura
proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'adozione dei decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri  di  cui  al  comma  3  del
citato art. 68 ed il 31 dicembre 2010. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo. 
    Roma, 15 dicembre 2010 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Tremonti 

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2011 
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 3, foglio n. 260