IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di  adeguamento
della normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui  al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore  agricolo  e  forestale
2007-2013 (2006/C  319/01)e  al  regolamento  (CE)  1857/2006,  della
Commissione, del 15 dicembre 2006; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  n.
102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008,  che
disciplinano gli interventi  di  soccorso,  compensativi  dei  danni,
nelle aree e per i rischi non  assicurabili  con  polizze  agevolate,
assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della regione o provincia autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi, la individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; 
  Visti gli Orientamenti  Comunitari  per  gli  aiuti  di  Stato  nel
settore  agricolo  e  forestale  2007-2013  (2006/C319/01),   ed   in
particolare il capitolo «V.Gestione dei rischi e delle crisi»; 
  Visto il Regolamento (CE) n.1857/2006  della  Commissione,  del  15
dicembre 2006, concernente la concessione  degli  aiuti  di  Stato  a
favore delle piccole e medie  imprese  agricole,  ed  in  particolare
l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la  concessione  di
aiuti per la  compensazione  delle  perdite  dovute  alle  avversita'
atmosferiche assimilabili alle calamita' naturali; 
  Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16
gennaio 2009 della Commissione UE; 
  Vista la proposta della  Regione  Campania  di  declaratoria  degli
eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei  territori
danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale; 
    piogge alluvionali dall'8 novembre 2010 al 10 novembre 2010 nella
provincia di Salerno. 
  Ritenuto di  accogliere  la  proposta  della  Regione  Campania  di
attivazione degli interventi compensativi del Fondo  di  solidarieta'
nazionale nelle aree  colpite  per  le  strutture  aziendali  e  alle
infrastrutture connesse all'attivita' agricola; 
 
                              Decreta: 
 
  E' dichiarata l'esistenza del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per
effetto dei danni alle  strutture  aziendali  e  alle  infrastrutture
connesse all'attivita' agricola nei sottoelencati territori agricoli,
in  cui  possono  trovare  applicazione  le  specifiche   misure   di
intervento previste del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,
nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82; 
Salerno: 
  piogge alluvionali dall'8 novembre 2010 al 10 novembre 2010; 
  provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di
Albanella, Altavilla Silentina, Angri, Aquara, Atena Lucana, Auletta,
Bellosguardo, Buccino, Buonabitacolo,  Caggiano,  Campagna,  Campora,
Capaccio, Casalbuono, Castel San Lorenzo,  Castelcivita,  Castelnuovo
di  Conza,  Ceraso,  Colliano,  Controne,  Contursi  Terme,   Corleto
Monforte,  Eboli,  Felitto,  Giungano,  Laureana  Cilento,   Laurino,
Laviano, Lustra,  Magliano  Vetere,  Monte  San  Giacomo,  Monteforte
Cilento,  Montesano  sulla  Marcellana,  Nocera   Inferiore,   Nocera
Superiore, Ogliastro Cilento, Oliveto Citra, Omignano, Orria, Ottati,
Padula,  Palomonte,  Perito,  Petina,   Piaggine,   Polla,   Pollica,
Postiglione, Ricigliano, Roccadaspide, Romagnano al Monte,  Roscigno,
Rutino, Sacco, Sala Consilina, Salvitelle, San  Gregorio  Magno,  San
Marzano sul Sarno, San Mauro Cilento,  San  Pietro  al  Tanagro,  San
Rufo, San Valentino Torio,  Sant'Angelo  a  Fasanella,  Sant'Arsenio,
Santomenna, Sanza, Sassano, Scafati, Serramezzana,  Serre,  Sicignano
degli Alburni, Stella  Cilento,  Stio,  Teggiano,  Trentinara,  Valle
dell'Angelo, Valva. 
  Piogge alluvionali dall'8 novembre 2010 al 10 novembre 2010; 
  provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di
Albanella, Altavilla Silentina, Angri, Ascea, Atena Lucana,  Auletta,
Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Capaccio, Casal Velino, Casalbuono,
Castelnuovo Cilento, Eboli, Felitto, Mercato San Severino,  Omignano,
Padula,  Pertosa,  Polla,  Pontecagnano  Faiano,  Roccadaspide,  Sala
Consilina, Salento, San Gregorio Magno, San Marzano  sul  Sarno,  San
Rufo, Sant'Arsenio, Scafati, Serre, Teggiano. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 11 marzo 2011 
 
                                                   Il Ministro: Galan