IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria  2010)»,  ed  in  particolare  la  disposizione  di   cui
all'articolo 2, comma 107, lettera h), che modifica l'articolo 79 del
decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670,
relativo all'approvazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto
Adige, prevedendo che le province autonome di  Trento  e  Bolzano,  a
decorrere dal 1° gennaio  2010,  concorrano  al  conseguimento  degli
obiettivi di perequazione e solidarieta' attraverso il  finanziamento
di progetti, di durata anche pluriennale, per la  valorizzazione,  lo
sviluppo economico  e  sociale,  l'integrazione  e  la  coesione  dei
territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a  statuto
ordinario confinanti con le medesime province autonome di Trento e di
Bolzano, assicurando, ciascuna di esse,  annualmente,  un  intervento
finanziario determinato nella somma di 40 milioni di euro; 
  Viste altresi' le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 117,
118, 119, 120 e 121, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  con  le
quali si stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri vengano fissati i criteri per la ripartizione  dei  suddetti
finanziamenti, le modalita' di erogazione, nonche' l'organizzazione e
il  funzionamento   dell'organismo   di   indirizzo   preposto   alla
valutazione ed approvazione dei progetti di finanziamento; 
  Considerata la necessita'  di  dare  attuazione  alle  disposizioni
richiamate al fine di favorire il conseguimento  degli  obiettivi  di
valorizzazione dei territori dei comuni  appartenenti  alle  province
della regione Veneto e della  regione  Lombardia  confinanti  con  le
province autonome di Trento e di Bolzano e di consentire alle  stesse
province autonome di provvedere attraverso  l'intervento  finanziario
sopra definito; 
  Viste le designazioni dei rappresentanti  di  cui  all'articolo  2,
comma 118, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti  il
Ministro dell'interno ed il Ministro per i rapporti con  le  regioni,
previo parere della  regione  Veneto  e  della  regione  Lombardia  e
d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 2,  commi  117,
118, 119, 120 e 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di seguito
denominata «legge», assicura il concorso delle province  autonome  di
Trento e di Bolzano al conseguimento degli obiettivi di  perequazione
e solidarieta', attraverso il finanziamento di  progetti,  di  durata
anche pluriennale, per la valorizzazione,  lo  sviluppo  economico  e
sociale, l'integrazione  e  la  coesione  dei  territori  dei  comuni
appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario  confinanti
rispettivamente  con  la  provincia  autonoma  di  Trento  e  con  la
provincia autonoma di Bolzano, con un intervento finanziario da parte
di ciascuna di esse determinato nella somma di  40  milioni  di  euro
annui ciascuna.