IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE  del  15  luglio  1991,  in
materia di immissione in commercio di  prodotti  fitosanitari  ed  in
particolare l'art. 6, paragrafo 1, l'art. 8, paragrafo 1 e l'art. 13; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  aprile
2001, n. 290,  concernente  il  regolamento  di  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione  in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
livelli massimi  di  residui  (LMR)  di  antiparassitari  nei  o  sui
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale  e  animale  e  che
modifica la direttiva 91/414/CEE del consiglio; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n.  172  concernente  l'istituzione
del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo  dei
sottosegretari di Stato; 
  Vista  la  direttiva  2010/42/UE  della  commissione,   concernente
l'iscrizione della sostanza attiva FEN 560 (semi di  fieno  greco  in
polvere) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; 
  Tenuto conto  che  la  Francia  e'  stata  designata  Stato  membro
relatore della sostanza attiva  FEN  560  (semi  di  fieno  greco  in
polvere); 
  Considerato che lo Stato membro relatore, ha effettuato  il  lavoro
di  valutazione,  in  conformita'  alle  disposizioni  dell'art.   6,
paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE,  relativamente  per  gli
impieghi proposti dal Notificante, trasmettendo alla  Commissione  il
relativo rapporto di valutazione; 
  Considerato che successivamente il rapporto  di  valutazione  della
sostanza attiva FEN 560 (semi di fieno greco in  polvere),  e'  stato
riesaminato  dagli  Stati  membri  e  dall'Agenzia  europea  per   la
sicurezza alimentare (EFSA) e presentato alla commissione in forma di
rapporto scientifico dell'EFSA; 
  Considerato che detto rapporto di valutazione e' stato  riesaminato
dagli Stati membri  e  dalla  commissione  nell'ambito  del  comitato
permanente per la catena alimentare; 
  Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame e' emerso
che i prodotti fitosanitari contenenti la  sostanza  attiva  FEN  560
(semi di fieno greco in polvere) soddisfano in linea  di  massima  le
prescrizioni di cui all'art. 5,  paragrafo  1,  lettere  a)  e  b)  e
dell'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE  in  particolare
per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel
rapporto di riesame della commissione; 
  Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva
2010/42/UE della commissione, con l'inserimento della sostanza attiva
FEN 560 (semi di fieno greco in polvere) nell'allegato I del  decreto
legislativo del 17 marzo 1995, n.194, che ha  recepito  la  direttiva
91/414/CEE; 
  Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2010/42/UE si
deve tenere conto delle limitazioni e delle  prescrizioni  riportate,
per la  sostanza  attiva  in  questione,  nel  relativo  rapporto  di
riesame, messo a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le
modalita' riportati nelle parti  A  e  B  dell'allegato  al  presente
decreto; 
  Considerato che la  valutazione  e  l'autorizzazione  dei  prodotti
fitosanitari, contenenti tali sostanze attive, deve tener conto anche
delle disposizioni indicate  agli  articoli  93  e  94,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152, che  stabilisce  norme  in  materia
ambientale ed in  particolare  per  la  tutela  di  aree  richiedenti
specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento; 
  Considerato  che  in  Italia  non  risultano  autorizzati  prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva FEN  560  (semi  di  fieno
greco in polvere). 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Iscrizione delle sostanze attive 
 
  1. La sostanza attiva FEN 560 (semi di fieno greco in  polvere)  e'
iscritta, fino al  31  ottobre  2020,  nell'allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle
condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.