IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE  del  15  luglio  1991,  in
materia di immissione in commercio di  prodotti  fitosanitari  ed  in
particolare l'art. 6, comma 1, l'art. 8, comma 1, e l'art. 13; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  aprile
2001, n. 290,  concernente  il  regolamento  di  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione  in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
livelli massimi  di  residui  (LMR)  di  antiparassitari  nei  o  sui
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale  e  animale  e  che
modifica la direttiva 91/414/CEE del consiglio; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172  concernente  l'istituzione
del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo  dei
sottosegretari di Stato; 
  Visti i  regolamenti  della  commissione  (CE)  n.  451/2000  e  n.
1490/2002 che stabiliscono le modalita' attuative  della  terza  fase
del programma di  lavoro  di  cui  all'art.  8,  paragrafo  2,  della
direttiva 91/414/CEE e  fissano  un  elenco  di  sostanze  attive  da
valutare, ai fini della loro  eventuale  iscrizione  nell'allegato  I
della  citata  direttiva  che  comprende  anche  la  sostanza  attiva
fenbuconazolo; 
  Considerato che il notificante della sostanza attiva  fenbuconazolo
ha ritirato inizialmente  il  suo  sostegno  per  l'iscrizione  della
sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; 
  Considerato che successivamente al ritiro da parte del Notificante,
la  Commissione  europea  ha  adottato   la   decisione   2008/934/CE
concernente la non iscrizione di talune sostanze attive, tra  cui  il
fenbuconazolo, nell'allegato I della  direttiva  con  la  conseguente
revoca dei prodotti fitosanitari contenenti queste  sostanze  attive,
entro il 31 dicembre 2010; 
  Considerato che in conformita'  dell'art.  6,  paragrafo  2,  della
direttiva 91/414/CEE il notificante ha poi  ripresentato  allo  Stato
membro relatore quale il Regno Unito, una nuova domanda, correlata da
studi   aggiuntivi,   tesa    all'iscrizione    del    fenbuconazolo,
nell'allegato  I  della  suddetta  direttiva,  secondo  la  procedura
accelerata di cui agli articoli da  14  a  19  del  regolamento  (CE)
33/2008 della commissione; 
  Considerato che  lo  Stato  membro  relatore  ha  valutato  i  dati
aggiuntivi  presentati  dal   notificante   sulla   sostanza   attiva
fenbuconazolo, nei termini fissati per la procedura accelerata di cui
al regolamento (CE) n.33/2008 della commissione, ed  ha  redatto  una
nuova relazione inviata poi all'Autorita' europea  per  la  sicurezza
alimentare (EFSA) ed alla Commissione europea; 
  Considerato che il progetto di relazione  di  valutazione  iniziale
della sostanza attiva fenbuconazolo, la relazione supplementare e  le
conclusioni dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
sono  state  esaminate  dagli  Stati  membri  e   dalla   commissione
nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare; 
  Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame e' emerso
che  i  prodotti   fitosanitari   contenenti   la   sostanza   attiva
fenbuconazolo, soddisfano in linea di massima le prescrizioni di  cui
all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della  direttiva  91/414/CEE
in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione  e
specificati nel rapporto di riesame della commissione; 
  Vista la direttiva 2010/87/UE  della  commissione  del  3  dicembre
2010, concernente l'iscrizione della sostanza  attiva  fenbuconazolo,
nell'allegato  I  della  direttiva  91/414/CEE   e   la   conseguente
cancellazione della medesima sostanza  dall'allegato  alla  decisione
2008/934/CE; 
  Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva
2010/87/UE della commissione, con l'inserimento della sostanza attiva
fenbuconazolo, nell'allegato I del decreto legislativo del  17  marzo
1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; 
  Ritenuto di  dover  cancellare  la  sostanza  attiva  fenbuconazolo
dall'elenco  delle  sostanze  attive   riportate   nell'allegato   al
Comunicato del 21 maggio 2009 del  Ministero  della  salute  relativo
alla decisione 2008/934/CE con la quale  i  prodotti  fitosanitari  a
base di detta sostanza attiva dovevano essere revocati al 31 dicembre
2010; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover   cancellare   la   sostanza   attiva
fenbuconazolo  anche  dall'elenco  delle  sostanze  attive  riportate
nell'allegato al comunicato del 29 dicembre 2010 del Ministero  della
salute relativo alla decisione 2010/455/UE con la quale la revoca dei
prodotti fitosanitari a  base  di  detta  sostanza  attiva  e'  stata
prorogata al 31 dicembre 2011; 
  Considerato che la  valutazione  e  l'autorizzazione  dei  prodotti
fitosanitari, contenenti tale sostanza attiva, deve tener  conto,  se
necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e  94,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, che stabilisce norme in
materia  ambientale  ed  in  particolare  per  la  tutela   di   aree
richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento; 
  Considerato il decreto del Presidente della  Repubblica  23  aprile
2001, n.290 ed in particolare l'art. 13, comma 4, e la «Linea  guida»
del 7 settembre 2010, disponibile sul  portale  di  questo  ministero
all'indirizzo www.salute.gov.it, per quanto riguarda  lo  smaltimento
delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati; 
  Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo  di  tempo
agli Stati  membri  per  rivedere  le  autorizzazioni  esistenti  dei
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenbuconazolo. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Iscrizione delle sostanze attive 
 
  1. La sostanza attiva fenbuconazolo e' iscritta, fino al 30  aprile
2021, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194,
con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato
al presente decreto.