IL MINISTRO 
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, Nuovo Codice della Strada,  che  attribuisce  al  Ministero  dei
lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle
strade statali; 
  Visto l'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del
nuovo codice della  strada,  che  prescrive  che  le  strade  statali
costruite successivamente all'entrata  in  vigore  del  codice,  sono
classificate con  decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici,  ora
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i  criteri  di
cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 2 del codice; 
  Visto l'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del
nuovo codice della strada, che prescrive che per le strade statali la
declassificazione e' disposta con decreto  del  Ministro  dei  lavori
pubblici, ora Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  su
proposta  dell'ANAS  o  della  Regione  interessata  per  territorio,
secondo le procedure individuate all'art. 2, comma 2; 
  Visto l'art. 19 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  urbanistica  ed  opere
pubbliche, cosi' come modificato dal decreto legislativo 2  settembre
1997, n. 320, che prevede che a decorrere dal  1°  luglio  1998  sono
delegate  alle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  per   il
rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilita'  stradale
dello Stato quale ente proprietario  e  dell'Ente  nazionale  per  le
strade (ANAS), escluse le autostrade; 
  Visto l'art. 4 del D.P.R. 22 marzo 1974 n. 381, norme di attuazione
dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in  materia
di urbanistica ed opere pubbliche, che prevede che la classificazione
come  strade  statali  delle  strade  locali  e  provinciali   e   la
sclassificazione delle strade statali  sono  effettuate  dallo  Stato
d'intesa con la Provincia interessata; 
  Considerato  che  le  suddette  norme  statutarie  fanno  salva  la
previgente disciplina prevista decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, Nuovo Codice della Strada, e dal decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  regolamento  di  esecuzione  ed
attuazione  del  nuovo   codice   della   strada,   in   materia   di
classificazione delle strade statali  in  quanto  complementare  alla
stessa disciplina statutaria, con la sola differenza  che  le  stesse
province sono subentrate all'Anas in qualita' di ente  gestore  delle
strade statali ai sensi del citato art. 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381; 
  Visto il decreto n. 12/00110 del 27.04.2009, con cui  la  Provincia
Autonoma di Bolzano stabilisce che la nuova variante  in  galleria  a
Bolzano e Cornedo all'Isarco i cui estremi coincidono rispettivamente
con il Km. 0,000 ed il Km. 3,300 della SS. 241 «di Val d'Ega e  Passo
Costalunga» sara' classificata  con  successivo  atto  del  Ministero
delle Infrastrutture e  dei  Trasporti,  e  che  il  relativo  tratto
sotteso e' declassificato in parte a Strada Provinciale S.P.  n.  133
(modificando il caposaldo della S.P. n. 133), ed in  parte  a  Strada
Comunale; 
  Vista la nota  n.  319237  del  4.06.2009,  con  cui  la  Provincia
Autonoma di Bolzano ha chiesto la classificazione a Strada Statale n.
S.S. 241 della  nuova  variante  in  galleria  a  Bolzano  e  Cornedo
all'Isarco con modifica del caposaldo dal km. 441,270 al  km  441,900
della  S.S.   n.   12   «dell'Abetone   e   del   Brennero»,   e   la
declassificazione a Provinciale e Comunale del tratto sotteso; 
  Visto il voto n. 121/10 reso nell'adunanza del 18.11.2010,  con  il
quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - V^  Sezione  -  ha
espresso il parere «che la nuova variante  della  S.S.  241  "di  Val
d'Ega e Passo Costalunga" con modifica del  caposaldo  iniziale,  sia
classificato a Strada Statale S.S. 241, dal km 0,000 al km 3,300;  il
nuovo caposaldo iniziale coincidente con la progressiva km  0,000  e'
spostato al km 441,900 della S.S. 12 "dell'Abetone  e  del  Brennero"
invece che al km 441,270 della stessa S.S.  12  "dell'Abetone  e  del
Brennero". Il tratto compreso dal km 0,00 al  km  0,200,  del  tronco
dismesso in argomento, deve essere accorpato alla Strada  provinciale
S.P. 133 "Cornedo all'Isarco";  contestualmente  il  nuovo  caposaldo
della S.P. 133 e' spostato al km 441,270 della S.S. 12 invece che  al
km 0,200 della S.S. 241. Il restante tratto sotteso della  S.S.  241,
dal km 0,200 al km 3,270, si ritiene debba essere declassificato  dal
livello  di  Strada  Statale  al  livello  di   Strada   Provinciale,
mantenendone la competenza alla stessa Provincia  di  Bolzano,  nella
sua funzione di Ente territoriale provinciale»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La nuova variante stradale in galleria, nei  Comuni  di  Bolzano  e
Cornedo all'Isarco, di lunghezza pari a km  3,270,  che  sottende  il
tratto esistente di S.S. 241 «di Val d'Ega e Passo Costalunga» dal km
0,000 al km 3,300, e' classificata strada statale.