IL DIRETTORE GENERALE 
       per l'universita', lo studente e il diritto allo studio 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'Universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 3 agosto 2009 e successive  modificazioni,
con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai
sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; 
  Visto il decreto in data 9 luglio 2001,  con  il  quale  l'Istituto
«Scuola Romana di psicologia Clinica» e' stato abilitato ad istituire
e ad attivare nella sede di Roma , un corso  di  specializzazione  in
psicoterapia ai sensi del regolamento adottato  con  decreto  dell'11
dicembre 1998, n. 509; 
  Visti i decreti in data 15 ottobre  2008  e  15  dicembre  2010  di
trasferimento della sede didattica di Roma; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il   predetto   istituto   chiede
l'autorizzazione a cambiare la denominazione  in  «Scuola  Romana  di
Psicologia Clinica/IMAGO»; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del
18 febbraio 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'istituto «Scuola Romana  di  psicologia  clinica»  abilitato  con
decreto in data 9 luglio 2001 ad istituire e ad attivare, nella  sede
di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia  ai  sensi  del
regolamento  adottato  con  D.M.  11  dicembre  1998,  n.   509,   e'
autorizzato  a  cambiare  la  denominazione  in  «Scuola  Romana   di
Psicologia Clinica/IMAGO». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 marzo 2011 
 
                                        Il direttore generale: Tomasi