IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  24  settembre  2008  recante  norme  comuni  per   la
prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art.
16 e 17; 
  Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che  assegna  al
Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  (oggi  Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti),  la  competenza  di  disporre  con
proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli
scali nello stesso contemplati in conformita' alle  disposizioni  del
regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento
(CE) n. 1008/2008; 
  Visto il proprio decreto n. 2 del 9 gennaio 2009, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 22
del 28 gennaio 2009, che impone oneri di servizio pubblico su  alcune
rotte aeree siciliane tra cui  Pantelleria  -  Trapani  e  viceversa,
Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo  e  viceversa,
Lampedusa - Catania e viceversa; 
  Visto il proprio decreto n. 987 del 15  dicembre  2010,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 13 che ha imposto nuovi oneri di  servizio  pubblico  sulle  rotte
Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa,
Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa,  in
particolare l'art. 2 e l'art. 7 nei quali  e'  stata  fissata  al  27
marzo 2011 la data rispettivamente per l'entrata in vigore dei  nuovi
oneri e la cessazione degli effetti del decreto ministeriale n. 2 del
9 gennaio 2009; 
  Vista la Comunicazione della  Commissione  europea  pubblicata,  ai
sensi dell'art, 16 par. 4 del regolamento (CE)  n.  1008/2008,  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 53/8 del 19  febbraio  2011,
relativa all'imposizione di nuovi oneri di  servizio  pubblico  sulle
rotte sopra indicate; 
  Vista la Comunicazione della  Commissione  europea  pubblicata,  ai
sensi dell'art, 17 par. 5 del regolamento (CE)  n.  1008/2008,  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 53/9 del  19  febbraio  2011
relativa al bando di gara per la concessione in esclusiva e  con  una
compensazione finanziaria, del servizio aereo di  linea  sulle  rotte
Pantelleria-Trapani e  viceversa,  Pantelleria-Palermo  e  viceversa,
Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa  -  Catania  e  viceversa,
nella quale viene indicato il termine  ultimo  per  la  presentazione
delle offerte; 
  Considerato che per ultimare la procedura di  aggiudicazione  della
gara  sopra  detta,  nel  caso  in  cui  nessun  vettore  comunitario
accettasse di operare le  rotte  dall'entrata  in  vigore  dei  nuovi
oneri, senza compensazione finanziaria, occorre spostare l'entrata in
vigore dei  medesimi  oneri  all'inizio  della  stagione  aeronautica
Winter 2011; 
  Ritenuta necessaria la prosecuzione del regime onerato sulle  rotte
da e per Lampedusa e Pantelleria al fine di assicurare la continuita'
territoriale alla popolazione delle isole minori siciliane; 
  Acquisito il parere favorevole della Regione Siciliana alla proroga
del regime onerato attualmente in vigore sulle medesime rotte; 
  Tenuto conto degli impegni finanziari  assunti  dall'ENAC  e  dalla
Regione Siciliana per assicurare  la  proroga  della  convenzione  in
essere  con   il   vettore   Meridiana   S.p.A.   per   l'affidamento
dell'esercizio del servizio di trasporto aereo di linea  sulle  rotte
da e per Lampedusa e Pantelleria in regime onerato; 
  Constatato un  puro  errore  materiale  nel  testo  dell'  Allegato
Tecnico al decreto del 15 dicembre 2010 sopra  citato  relativo  alla
rotta Lampedusa - Palermo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L' art. 2 del decreto ministeriale n.  987  del  15  dicembre  2010
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie
generale - n. 13 del 18 gennaio 2011, e' cosi' modificato: 
  «Art. 2. - Gli  oneri  di  servizio  pubblico  di  cui  all'art.  1
diverranno obbligatori dal 30 ottobre 2011».