IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 21 dicembre 2001 n.  443,  c.d.  «legge  obiettivo»,
che, all'art. 1, ha  stabilito  che  le  infrastrutture  pubbliche  e
private e gli  insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse
nazionale, da realizzare per la modernizzazione  e  lo  sviluppo  del
Paese,  vengano  individuati  dal  Governo  attraverso  un  programma
formulato secondo i criteri e le  indicazioni  procedurali  contenuti
nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare,  in
sede di prima applicazione della legge, il suddetto  programma  entro
il 31 dicembre 2001; 
  Vista la legge 1° agosto 2002,  n.  166,  che,  all'art.  13,  reca
modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di  espropriazioni  per  pubblica  utilita',
come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 27 dicembre 2004,
n. 330; 
  Visto l'art.  11  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante
«Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica  amministrazione»,
secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni  progetto  di
investimento pubblico deve  essere  dotato  di  un  codice  unico  di
progetto (CUP), e viste  le  delibere  attuative  emanate  da  questo
Comitato; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  intitolato
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  s.m.i.,  e
visti in particolare: 
    la parte II, titolo III, capo IV concernente «lavori  relativi  a
infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»; 
    l'art. 256 che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002,
n. 190, concernente la «attuazione della legge  n.  443/2001  per  la
realizzazione delle infrastrutture e  degli  insediamenti  produttivi
strategici e di interesse nazionale»,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 17 agosto 2005, n. 189; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta  Ufficiale  n.
51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del  richiamato
art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo Programma delle
infrastrutture strategiche, che all'allegato 3  include,  nell'ambito
degli interventi per l'emergenza  idrica  nella  Regione  Puglia,  l'
«Acquedotto potabile del Sinni», i cui primi 3 lotti sono  menzionati
anche nell'allegato 2 alla delibera 6 aprile 2006, n.  130  (Gazzetta
Ufficiale n. 199/2006); 
  Vista la delibera 25 luglio 2003,  n.  63  (Gazzetta  Ufficiale  n.
248/2003), con la quale questo Comitato ha  formulato,  tra  l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che l'allora  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'
chiamato a svolgere ai fini  della  vigilanza  sull'esecuzione  degli
interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre  2003  con  la  quale  la
Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla  legge  n.
443/2001  e   ai   decreti   legislativi   attuativi,   si   richiama
all'imprescindibilita' dell'Intesa tra Stato  e  singola  Regione  ai
fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche
interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'Intesa
possa,  anche,  essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata
unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi
all'opera sono da considerarsi inefficaci  finche'  l'Intesa  non  si
perfezioni; 
  Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto  con
il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale - in relazione  al
disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo  n.  190/2002
(ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo  n.  163/2006)  -  e'
stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza
delle grandi opere; 
  Vista la nota 5 novembre 2004,  n.  COM/3001/1,  con  la  quale  il
coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta
sorveglianza delle grandi opere espone  le  linee  guida  varate  dal
Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004; 
  Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto  con
il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale - in relazione  al
disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo  n.  190/2002
(ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo  n.  163/2006)  -  e'
stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza
delle grandi opere; 
  Vista la delibera 3  agosto  2007,  n.  72,  con  la  quale  questo
Comitato ha  approvato,  con  prescrizioni,  il  progetto  definitivo
«Acquedotto potabile del Sinni lotti I, II e  III»,  senza  assegnare
finanziamenti; 
  Vista la  nota  5  novembre  2004,  n.  3001/1,  con  la  quale  il
coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta
sorveglianza delle grandi opere espone  le  linee  guida  varate  dal
Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004; 
  Vista la nota 10 novembre 2010, n. 45792, con la quale il Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha   chiesto   l'iscrizione
all'ordine  del  giorno  della  prossima  riunione  utile  di  questo
Comitato della proposta di approvazione della  variante  al  progetto
definitivo dell'«Acquedotto potabile del Sinni, III lotto», ai  sensi
dell'art. 169 del citato decreto legislativo n. 163/2006; 
  Vista la nota 17 novembre 2010, n. 97018, e relativi allegati,  con
la quale il Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  dichiara  di  non   avere
osservazioni da formulare in merito all'argomento; 
  Considerato che  l'opera  di  cui  sopra  e'  compresa  nell'Intesa
generale quadro tra il Governo e la Regione Puglia,  sottoscritta  il
10 ottobre 2003, che individua il Commissario delegato  all'emergenza
idrica quale «soggetto attuatore della progettazione» e  l'Acquedotto
Pugliese  S.p.A.  quale  «soggetto  aggiudicatore  dell'appalto   dei
lavori»; 
  Considerato che gli interventi stessi sono compresi nell'Accordo di
Programma Quadro «Risorse idriche» sottoscritto l'11 marzo 2003; 
  Considerato che l'art. 1  della  citata  legge  n.  443/2001,  come
modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002,  e  l'art.  163  del
decreto legislativo  n.  163/2006  attribuiscono  la  responsabilita'
dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita'  di  questo
Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che  puo'
in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisita in seduta l'intesa del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                             Prende atto 
 
delle  risultanze  dell'istruttoria  svolta   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: 
  sotto l'aspetto tecnico-procedurale; 
    che nel corso dello svolgimento della progettazione  esecutiva  e
delle  attivita'  propedeutiche  alla  fase  di  appalto,  e'  emersa
l'esigenza di apportare una variante al progetto definitivo approvato
can la citata delibera n. 72/2007; 
    che, in particolare, l'Acquedotto pugliese S.p.A.  ha  provveduto
ad aggiornare il progetto con una variante del III lotto  consistente
nella realizzazione di una condotta, che dal nuovo serbatoio  di  San
Paolo raggiungera' il serbatoio esistente di Secli'; 
    che, rispetto al tracciato originario del III lotto approvato  da
questo Comitato con la citata  delibera  n.  72/2007,  si  registrano
variazioni  di  tipo  localizzativo  nel  territorio  dei  Comuni  di
Galatone e di Nardo'; 
    che,  in  vista  della  sottoposizione  della  predetta  variante
all'approvazione di questo Comitato,  il  soggetto  aggiudicatore  ha
trasmesso il progetto definitivo del III lotto aggiornato a tutte  le
Amministrazioni ed Enti interessati, al fine di acquisirne i pareri; 
    che la Regione Puglia, con nota n. 12526  del  16  novembre  2009
dell'Ufficio  Programmazione  VIA   e   Politiche   Energetiche,   ha
confermato il parere di non  assoggettabilita'  a  VIA  espresso  con
determina dirigenziale n. 140 del 15 marzo 2006; 
    che il Ministero per i beni e le attivita' culturali -  Direzione
Regionale  per  i  Beni  Culturali  e  paesaggistici,  acquisite   le
valutazioni  della  Soprintendenza  per  i  Beni   Architettonici   e
paesaggistici di Lecce, con nota  n.  6344  del  18  giugno  2010  ha
espresso parere favorevole alla proposta di variante, confermando  le
prescrizioni proposte sul progetto definitivo originario di cui  alla
delibera n. 72/2007; 
  che con deliberazione n. 1469 del 22 giugno 2010 la Regione  Puglia
ha  rilasciato  autorizzazione  alla  variante  in  esame  ai   sensi
dell'art. 169 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
    che non sono seguite osservazioni alla pubblicazione da parte del
soggetto aggiudicatore, in data  7  settembre  2009,  dell'avviso  di
avvio del procedimento di  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  sui
quotidiani «Gazzetta del Mezzogiorno» e «Il Tempo», secondo le  forme
previste dall'art. 166 comma 2 del decreto legislativo n. 163/2006; 
    che la Conferenza di servizi si e' tenuta il 22 aprile 2010; 
    che il Comune di Nardo', con nota prot. n. 17929  del  10  maggio
2010, ha espresso parere favorevole dal punto di  vista  urbanistico,
confermando le prescrizioni contenute nella nota prot. n.  25522  del
22 giugno 2009; 
    che il Comune di Galatone, con nota prot. n. 14176 del 27  maggio
2010,  ha  trasmesso  i  pareri  positivi   espressi   dal   Servizio
Urbanistica e Lavori Pubblici  e  dalla  Commissione  locale  per  il
Paesaggio dello stesso Comune; 
    che il  Provveditorato  interregionale  per  le  opere  pubbliche
Puglia-Basilicata, nel corso della seduta della Conferenza di servizi
e con successiva nota n. 7840 del 17 giugno 2010, ha espresso  parere
positivo con prescrizioni; 
  sotto l'aspetto attuativo; 
    che il  soggetto  aggiudicatore  e'  individuato  nell'Acquedotto
Pugliese S.p.A.; 
    che  la  modalita'  di  realizzazione  dell'opera  e'   l'appalto
integrato; 
    che nella scheda tecnica e procedurale, i tempi di  realizzazione
dell'opera sono stimati in circa 36 mesi; 
  sotto l'aspetto finanziario; 
    che le modifiche apportate dalla variante, oggetto della presente
approvazione, non  comporteranno  un  aumento  di  costo  complessivo
rispetto a quanto previsto da questo  Comitato  con  la  delibera  n.
72/2007, pari a 76,7 milioni di euro; 
    che l'intervento non ha beneficiato di finanziamenti statali; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Approvazione variante. 
  1.1. Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  169,  del  decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nonche' ai sensi dell'art.  12  del
decreto del Presidente della Repubblica  n.  327/2001  e  s.m.i.,  e'
approvata,  con  le  prescrizioni  proposte   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della dichiarazione  di
pubblica utilita', la variante  al  progetto  definitivo  «Acquedotto
Potabile del Sinni  -  III  lotto»  di  cui  alla  precedente  «presa
d'atto». 
  1.2. E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico  ed
edilizio,  l'Intesa   Stato-Regione   Puglia   sulla   localizzazione
dell'opera. 
  1.3.  L'approvazione   sostituisce   ogni   altra   autorizzazione,
approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione
di tutte le opere, prestazioni  e  attivita'  previste  nel  progetto
approvato. 
  1.4. Le prescrizioni  citate  al  punto  1.1,  cui  e'  subordinata
l'approvazione  del  progetto,  sono  riportate  nella  prima   parte
dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. 
  1.5. Le prescrizioni  relative  alle  interferenze  concernenti  la
variante sono contenute nella seconda parte dell'allegato 1. 
  2. Clausole finali. 
  2.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  provvedera'
ad assicurare, per conto di questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti attinenti alla variante approvata con la presente delibera. 
  2.2. Il soggetto aggiudicatore provvedera', prima  dell'inizio  dei
lavori, a fornire assicurazioni al predetto  Ministero  sull'avvenuto
recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel
menzionato allegato n. 1. Il citato Ministero procedera' a sua volta,
a   dare   comunicazione   al   riguardo    alla    Presidenza    del
Consiglio-Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica. 
  2.3. Lo stesso  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a
questo  Comitato  di  espletare  i   compiti   di   vigilanza   sulla
realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in
premessa, tenendo conto delle indicazioni di  cui  alla  delibera  n.
63/2003 sopra richiamata. 
  2.4. In relazione alle linee guida esposte nella  citata  nota  del
coordinatore del Comitato di coordinamento  per  l'alta  sorveglianza
delle  grandi  opere,  il  bando  di  gara  per  l'affidamento  della
progettazione  esecutiva  e  della  realizzazione  dell'opera  dovra'
contenere   una   clausola   che   -   fermo    restando    l'obbligo
dell'appaltatore  di  comunicare  alla  stazione  appaltante  i  dati
relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18,  comma  12,
della  legge  19  marzo  1990,  n.  55,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni - ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni
di cui all'art. 10 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
giugno 1998, n. 252, intesi a rendere piu'  stringenti  le  verifiche
antimafia,  prevedendo  -  tra   l'altro   -   l'acquisizione   delle
informazioni  antimafia   anche   nei   confronti   degli   eventuali
sub-appaltatori  e  sub-affidatari,  indipendentemente   dai   limiti
d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della  Repubblica
n. 252/1998, nonche' forme di monitoraggio durante  la  realizzazione
degli  stessi:  i  contenuti  di  detta  clausola  sono   specificati
nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera. 
  2.5. Il codice CUP assegnato al progetto  in  argomento,  ai  sensi
della delibera 29  settembre  2004,  n.  24  (Gazzetta  Ufficiale  n.
276/2004), dovra'  essere  evidenziato  in  tutta  la  documentazione
amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame. 
    Roma, 18 novembre 2010 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 
 
Il segretario: Micciche' 

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2011 
Ufficio controllo  Ministeri  economico-finanziario,  registro  n.  3
Economia e finanze, foglio n. 103