IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Vista  la  direttiva  2008/112/CE  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del  16  dicembre  2008,  che  modifica  le  direttive  del
Consiglio 76/768/CEE,  88/378/CEE,  1999/13/CE  e  le  direttive  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   2000/53/CE,   2002/96/CE   e
2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE)  n.  1272/2008
relativo alla classificazione,  all'etichettatura  e  all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele, ed in particolare gli articoli 1,  3,
4, 5 e 6; 
  Vista  la  legge  11  ottobre  1986,  n.  713,  recante  norme  per
l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea  sulla
produzione e la vendita dei cosmetici e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del  18  dicembre  2006  del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la  registrazione,  la
valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione   delle   sostanze
chimiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  relativo   alla   classificazione,   all'etichettatura   e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e  abroga
le  direttive  67/548/CEE  e  1999/45/CE  e  che  reca  modifica   al
regolamento (CE) n.1907/2006; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,  e  successive
modificazioni   recante   attuazione   della   direttiva    92/32/CEE
concernente  classificazione,  imballaggio  ed  etichettatura   delle
sostanze pericolose; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003,  n.  65,  e  successive
modificazioni recante attuazione della direttiva 1999/45/CE  e  della
direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura dei preparati pericolosi; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale; 
  Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,  e  successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa
ai veicoli fuori uso; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,  e  successive
modificazioni, recante attuazione  della  direttiva  2002/96/CE,  sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RASE); 
  Visto il decreto legislativo 27 marzo 2006, n.  161,  e  successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE, per  la
limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti
all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonche' in  prodotti
per la carrozzeria; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  10
dicembre 2010 recante modifiche transitorie agli allegati del decreto
legislativo 27 settembre 1991, n. 313, in attuazione della  direttiva
2008/112/CE del Parlamento e del  Consiglio  del  16  dicembre  2008,
recante modifiche a precedenti direttive per adeguarle al regolamento
(CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura ed
all'imballaggio  delle  sostanze  e  delle   miscele,   limitatamente
all'art. 2 concernente  le  modifiche  da  apportare  alla  direttiva
88/378/CEE relativa alla sicurezza dei giocattoli,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2011; 
  Vista la legge 4 febbraio 2005,  n.  11,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia al  processo  normativo  dell'Unione
europea e sulle procedure di esecuzione degli  obblighi  comunitari»,
ed in particolare l'art. 13 che regola in  generale  l'attuazione  in
via amministrativa delle modifiche di ordine tecnico  o  esecutivo  a
direttive gia' recepite, secondo  cui  «alle  norme  comunitarie  non
autonomamente  applicabili,  che  modificano  modalita'  esecutive  e
caratteristiche  di  ordine  tecnico  di  direttive   gia'   recepite
nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di  cui
all'art. 117, secondo comma,  della  Costituzione,  con  decreto  del
Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva  comunicazione
alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -  Dipartimento  per  le
politiche comunitarie»; 
  Tenuto conto che la direttiva 112/2008/CE apporta solo modifiche di
ordine tecnico ed applicative alla vigente normativa  in  materia  di
sostanze chimiche e miscele; 
  Considerato il parere motivato adottato dalla  Commissione  Europea
il 28 ottobre 2008 nel contesto  della  procedura  di  infrazione  n.
2010/0366 ex art. 258 del TFUE, relativa al mancato recepimento della
direttiva 112/2008/CE, il cui termine e' scaduto il 2 gennaio 2011; 
  Considerati gli effetti dell'art. 260, paragrafo 3 del TFUE; 
  Considerata, pertanto, la necessita' di  recepire  con  urgenza  le
modifiche apportate dalla direttiva 112/2008/CE  alle  direttive  del
Consiglio 76/768/CEE, 1999/13/CE  e  alle  direttive  del  Parlamento
europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Modifiche alla legge 11 ottobre 1986, n. 713 
 
  1. Alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) i termini «preparato» o  «preparati»  ai  sensi  dell'art.  3,
punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006,  nella  versione  del  30
dicembre 2006, sono sostituiti rispettivamente dai termini  «miscela»
o «miscele»; 
    b) all'art. 2-bis, comma 1, la lettera  d)  e'  sostituita  dalla
seguente: «d) la realizzazione, sul  territorio,  di  sperimentazione
animali relative a ingredienti o  combinazioni  di  ingredienti  allo
scopo di conformarsi alle disposizioni della  presente  legge,  dalla
data in cui dette sperimentazioni vanno  sostituite  da  uno  o  piu'
metodi alternativi convalidati che figurano nel regolamento  (CE)  n.
440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008,  che  istituisce  dei
metodi di prova ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.  1907/2006  del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la  registrazione,  la
valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione   delle   sostanze
chimiche (BEACH) o nell'allegato VIII.»; 
    c) all'art. 2-ter, il comma 1 e' sostituito dal seguente  «1.  E'
vietato l'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze  classificate
come cancerogene, mutagene sulle cellule germinali o tossiche per  la
riproduzione, di categoria 1A, 1B e 2,  ai  sensi  dell'allegato  VI,
parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e  delle  miscele.
Una sostanza classificata nella categoria 2  puo'  essere  utilizzata
nei cosmetici se e' stata sottoposta alla  valutazione  del  comitato
scientifico della  sicurezza  dei  consumatori  (CSSC)  e  dichiarata
accettabile per l'utilizzo nei prodotto cosmetici.»; 
    d)  all'art.  10-ter,  l'ultimo  periodo  del  comma   9-bis   e'
sostituito dal seguente «Le informazioni  quantitative  di  cui  alla
lettera a) che devono essere messe a disposizione del  pubblico  sono
limitate alle sostanze che corrispondono ai criteri  relativi  a  una
delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui  all'allegato  I
del regolamento (CE) n. 1272/2008: 
      1) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e  B,
2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie  1  e  2,  2.15
tipi da A a F; 
      2) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7  effetti  nocivi  sulla
funzione sessuale e la  fertilita'  o  sullo  sviluppo,  3.8  effetti
diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10; 
      3) classe di pericolo 4.1; 
      4) classe di pericolo 5.1.»; 
    e)  nell'allegato  VIII  la  prima  frase  e'  sostituita   dalla
seguente:  «Il  presente  allegato  elenca   i   metodi   alternativi
convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi
(ECVAM) del Centro  comune  di  ricerca  che  possono  rispondere  ai
requisiti della presente legge che non sono elencati nel  regolamento
(CE) n. 440/2008.».