IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo  codice
della strada» e successive modificazioni e integrazioni,  di  seguito
denominato codice della strada; 
  Visto, in particolare, l'art. 116, comma 11-bis, del  codice  della
strada, come modificato dall'art. 17, comma 1, della legge 29  luglio
2010, n. 120 recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,
che prescrive l'integrazione del programma di formazione teorica  per
il  conseguimento  del  certificato  di  idoneita'  alla   guida   di
ciclomotori   con   almeno   un'ora   di   lezione   teorica    volta
all'acquisizione di  «elementari  conoscenze  sul  funzionamento  dei
ciclomotori  in  caso  di  emergenza»,  nonche'  l'obbligo,  dopo  il
controllo con esito favorevole delle cognizioni teoriche, di superare
una prova pratica di guida, previa idonea attivita' di formazione; 
  Visto il comma 2 del citato art. 17 della legge n. 120 del 2010 che
stabilisce l'obbligatorieta' della prova  pratica  di  guida  per  il
conseguimento del certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori
a far data dal 19 gennaio 2011; 
  Visto l'art. 2, comma 1-quater, del decreto-legge  n.  225  del  29
dicembre 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, che, posticipando  i  termini  di  applicabilita'  delle
disposizioni  relative  alla  prova   pratica   di   guida   per   il
conseguimento del certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori
al 31 marzo 2011, dispone altresi' che con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro la  predetta  data,
siano - tra l'altro - disciplinate le modalita'  e  le  procedure  di
richiesta e rilascio di un'autorizzazione ad esercitarsi  alla  guida
al candidato al conseguimento del certificato di idoneita' alla guida
del ciclomotore; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
1° marzo 2011, registrato alla Corte dei conti in data 15 marzo 2011,
Reg. 2, foglio 67, adottato ai sensi del predetto art.  2,  comma  1-
quater della legge n. 10 del 2011; 
  Visto inoltre il comma 3 del piu' volte citato art. 17 della  legge
n. 120 del 2010, che dispone  che  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, «sono stabilite le
modalita' di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento  dei
ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica nonche'  della
relativa attivita' di formazione»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
30 giugno 2003, recante «Programma dei corsi e procedure d'esame  per
il conseguimento del  certificato  di  idoneita'  per  la  guida  dei
ciclomotori», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio  2003,  n.
156, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti 18 dicembre 2003 recante  «Abilitazione  di  dipendenti
del  Dipartimento  dei  trasporti  terrestri  del   ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  per  svolgere  gli  esami  per  il
conseguimento  del  certificato   di   idoneita'   alla   guida   dei
ciclomotori», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  30  dicembre
2003, n. 301 
  Ritenuto opportuno disciplinare la materia dei programmi dei  corsi
e delle procedure d'esame per il  conseguimento  del  certificato  di
idoneita' per la guida dei ciclomotori in un unico provvedimento  che
riordini le disposizioni di cui al  citato  decreto  ministeriale  30
giugno 2003 e disponga i contenuti di cui al citato art. 17, comma 3,
della legge n. 120 del 2010; 
  Considerato che il Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, ritiene opportuno rendere  omogenei  i  corsi  per  il
conseguimento del certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori
svolti presso  le  scuole  e  quelli  svolti  presso  le  autoscuole,
prevedendo la soppressione delle 8 ore di «educazione alla convivenza
civile» previsti all'art. 1, comma 1, lettera d), del citato  decreto
ministeriale 30 giugno 2003; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
   Corsi di preparazione alla prova di controllo delle cognizioni 
 
  1. I corsi di preparazione alla prova di controllo delle cognizioni
di cui all'art. 1 del decreto 1° marzo 2011, citato  nelle  premesse,
vertono sui seguenti argomenti: 
  a) segnali di pericolo e segnali di precedenza; 
  b) segnali di divieto; 
  c) segnali di obbligo; 
  d) segnali di indicazione e pannelli integrativi; 
  e) norme sulla precedenza; 
  f) norme di comportamento; 
  g) segnali luminosi, segnali orizzontali; 
  h) fermata, sosta e definizioni stradali; 
  i)  cause  di  incidenti  e  comportamenti  dopo   gli   incidenti,
assicurazione; 
  l) elementi del ciclomotore e loro uso; 
  m) comportamenti alla guida del ciclomotore e uso del casco; 
  n) valore e necessita' della regola; 
  o) rispetto della vita e comportamento solidale; 
  p) la salute; 
  q) rispetto dell'ambiente; 
  r) elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in  caso
di emergenza, in conformita' ai contenuti di cui all'allegato 1.