IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza della sig.ra Alba Ortuno Melissa Ines, nata  il  26
novembre 1980 a Cochabamba (Bolivia) cittadina boliviana, diretta  ad
ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n.  206/2007,
il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in  possesso  ai
fini  dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia  della  professione  di
«avvocato»; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del citato  decreto  legislativo  n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato che la richiedente sig.ra Alba Ortuno Melissa  Ines  e'
in possesso del titolo accademico, ottenuto in Bolivia di «Licenciada
en ciecias juridicas y politicas» in data  13  febbraio  2004  presso
l'«Universidad mayor de San Simon» e del titolo di «abogado»  del  22
marzo 2004; 
  Considerato che l'istante e' iscritta presso l'«Ilustre colegio  de
abogados de Cochabamba» con matricola 4509 dal 4 giugno 2004; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo,  del  decreto
legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione  di  avvocato
il  riconoscimento  e'  subordinato  al  superamento  di  una   prova
attitudinale; 
  Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n.  191
(regolamento in materia di prova attitudinale per  l'esercizio  della
professione di avvocato) al fine  della  determinazione  della  prova
attitudinale da applicare al caso di specie,  in  considerazione  del
fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale  di  cui
all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  nonche'
della circostanza  che  il  decreto  in  esame  e'  attuazione  delle
previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,
i  cui  principi  ispiratori  permangono  anche   nell'ambito   della
disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007; 
  Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo  analogo»  debba
essere interpretato nel senso che  la  limitazione  alla  sola  prova
attitudinale orale debba essere applicata  solo  nel  caso  di  piena
corrispondenza del percorso  formativo  acquisito  dalla  richiedente
rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato
sui  tre  presupposti  fondamentali  della  laurea,  del  periodo  di
tirocinio e del superamento  dell'esame  di  abilitazione;  dovendosi
ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto  di
non dovere imporre alcuna  prova  attitudinale  pratica  ove  si  sia
conseguita in altro Paese  una  formazione  professionale  del  tutto
corrispondente a quella interna; 
  Ritenuto, pertanto,  che  ove  non  sussistano  i  presupposti  per
l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo,
si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa  non
limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova
scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di  preparazione
richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione
di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata  e  al  fine
quindi  del  compiuto  esame  della   capacita'   professionale   del
richiedente; 
  Viste inoltre le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella
seduta del 21 settembre 2010, nel corso della quale  sono  stati  tra
l'altro stabiliti criteri generali  di  individuazione  delle  misure
compensative differenti rispetto a quelli  applicati  in  precedenza,
sulla base di una approfondita  comparazione  delle  materie  la  cui
conoscenza  scritta  e  orale   si   ritiene   essenziale   al   fine
dell'esercizio della professione di avvocato in  Italia  rispetto  ai
diversi  percorsi  accademico-professionali  seguiti  sia  in  ambito
comunitario che non  comunitario  dai  richiedenti  con  il  conforme
parere del rappresentante di categoria; 
  Preso atto delle determinazioni della Conferenza di  servizi  nella
seduta del 10 dicembre 2010; 
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria in atti allegato; 
  Rilevato  che  comunque  permangono  alcune   differenze   tra   la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio della professione di «avvocato» e quella  di  cui  e'  in
possesso l'istante, per cui appare  necessario  applicare  le  misure
compensative; 
  Considerato che la sig.ra Alba Ortuno Melissa Ines e'  in  possesso
del permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Lucca in  data
6 aprile 2010 con scadenza 8 luglio 2012 per lavoro subordinato; 
  Visto  l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; 
  Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla sig.ra Alba Ortuno Melissa Ines, nata il 26  novembre  1980  a
Cochabamba (Bolivia) cittadina boliviana, e' riconosciuto  il  titolo
professionale di  «abogada»  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione
all'albo degli «avvocati». 
  L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle  quote  massime  di
stranieri  da  ammettere  nel  territorio  dello  Stato  per   lavoro
autonomo, ai sensi,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4  del  decreto
legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni. 
  Al fine dell'iscrizione  stessa,  la  richiedente  dovra'  pertanto
acquisire - ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente
della Repubblica e successive modificazioni  -  l'attestazione  della
direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle  quote  su
indicate. 
  Il riconoscimento di cui al precedente articolo e'  subordinato  al
superamento di una prova  attitudinale  sulle  seguenti  materie:  1)
diritto penale, 2) diritto  civile,  3)  diritto  costituzionale,  4)
diritto   commerciale,   5)   diritto   del   lavoro,   6)    diritto
amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale
penale,  9)  diritto  internazionale  privato,  10)   deontologia   e
ordinamento forense. 
  La prova si compone di un esame scritto e  orale  da  svolgersi  in
lingua italiana. Le modalita' di svolgimento  dell'uno  e  dell'altro
sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte  integrante  del
presente decreto. 
    Roma, 21 marzo 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano