IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 19, comma 11, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha disposto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, la concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con piu' di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con piu' di 15 dipendenti, nel limite di spesa di euro 45.000.000,00, per l'anno 2009; Visto l'art. 2, commi 136 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha prorogato al 31 dicembre 2010 la possibilita' di concedere trattamenti di CIGS e mobilita' in favore dei dipendenti dalle imprese di cui al capoverso precedente; Visto l'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che ha prorogato al 31 dicembre 2011 la possibilita' di concedere i trattamenti di CIGS e mobilita' in favore dei dipendenti dalle imprese suddette; Visto il decreto ministeriale n. 50948 del 24 marzo 2010, adottato ai sensi dell'art. 19, comma 11, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stata autorizzata la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' relativamente all'anno 2010, nel limite di spesa complessivo di euro 45.000.000,00, per le imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con piu' di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con piu' di 15 dipendenti; Ritenuta la necessita', per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali, di autorizzare, per le imprese indicate al primo capoverso, la concessione e/o la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita', per l'anno 2011; Ritenuta, altresi' l'esigenza di individuare i criteri concessivi dei sopra richiamati trattamenti; Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilita', erogate con riferimento agli anni precedenti; Decreta: Art. 1 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' autorizzata, relativamente all'anno 2011, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con piu' di 15 dipendenti, nel limite di spesa complessivo di euro 45.000.000,00 cosi' ripartiti: a) euro 15.000.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale; b) euro 30.000.000,00 per i trattamenti di mobilita'. 2. L'onere complessivo, pari a euro 45.000.000,00, e' posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.