IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 19, comma 11, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio  2009,  n.
2, che ha disposto, in  attesa  della  riforma  degli  ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, la concessione  dei
trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  e   di
mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali
con piu' di 50  dipendenti,  delle  agenzie  di  viaggio  e  turismo,
compresi gli operatori turistici con piu' di 50  dipendenti  e  delle
imprese di vigilanza con piu' di 15 dipendenti, nel limite  di  spesa
di euro 45.000.000,00, per l'anno 2009; 
  Visto l'art. 2, commi 136 e 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191, che  ha  prorogato  al  31  dicembre  2010  la  possibilita'  di
concedere trattamenti di CIGS e mobilita' in  favore  dei  dipendenti
dalle imprese di cui al capoverso precedente; 
  Visto l'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che
ha prorogato al 31 dicembre  2011  la  possibilita'  di  concedere  i
trattamenti di CIGS  e  mobilita'  in  favore  dei  dipendenti  dalle
imprese suddette; 
  Visto il decreto ministeriale n. 50948 del 24 marzo 2010,  adottato
ai sensi dell'art. 19, comma 11, del decreto-legge 29 novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28  gennaio  2009,
n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stata
autorizzata la concessione dei trattamenti di integrazione  salariale
straordinaria e di mobilita' relativamente all'anno 2010, nel  limite
di spesa complessivo di euro 45.000.000,00, per le imprese  esercenti
attivita' commerciale che occupino piu'  di  50  dipendenti,  per  le
agenzie di viaggio e turismo, compresi gli  operatori  turistici  con
piu' di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza  con  piu'
di 15 dipendenti; 
  Ritenuta la necessita', per fronteggiare gli effetti e le  ricadute
sul piano  occupazionale  derivanti  da  gravi  crisi  aziendali  e/o
settoriali,  di  autorizzare,  per  le  imprese  indicate  al   primo
capoverso,  la  concessione  e/o  la  proroga  dei   trattamenti   di
integrazione salariale straordinaria e di mobilita', per l'anno 2011; 
  Ritenuta, altresi' l'esigenza di individuare i  criteri  concessivi
dei sopra richiamati trattamenti; 
  Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale
straordinaria e di  mobilita',  erogate  con  riferimento  agli  anni
precedenti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, e' autorizzata, relativamente all'anno 2011, la concessione  dei
trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' ai
dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciale che occupino
piu' di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo,  compresi
gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti  e  per  le
imprese di vigilanza con piu' di 15 dipendenti, nel limite  di  spesa
complessivo di euro 45.000.000,00 cosi' ripartiti: 
    a)  euro  15.000.000,00  per  i   trattamenti   straordinari   di
integrazione salariale; 
    b) euro 30.000.000,00 per i trattamenti di mobilita'. 
  2. L'onere complessivo, pari  a  euro  45.000.000,00,  e'  posto  a
carico del Fondo sociale  per  l'occupazione  e  formazione,  di  cui
all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28  gennaio  2009,
n. 2.