IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  a  norma  dell'art.  11  della
legge 29 luglio 2003,  n.  229  e,  in  particolare,  l'art.  26  che
disciplina il soccorso in ambito aeroportuale; 
  Vista  la  legge  23  dicembre   1980,   n.   930,   e   successive
modificazioni, recante «Norme sui servizi antincendi negli  aeroporti
e sui servizi di supporto  tecnico  ed  amministrativo-contabile  del
Corpo Nazionale dei Vigili  del  Fuoco»  e  la  relativa  tabella  A,
riportante la classificazione degli aeroporti nazionali ai  fini  del
servizio antincendi; 
  Visto il comma 6-quater, dell'art. 1, del decreto legge  28  giugno
1995, n. 251, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
1995, n. 351; 
  Visto il comma 6 del richiamato art. 26,  del  decreto  legislativo
139/2006, secondo il quale fino  all'emanazione  dei  regolamenti  di
individuazione degli aeroporti civili e militari aperti  al  traffico
commerciale in cui il Corpo nazionale svolge direttamente  i  servizi
di soccorso pubblico e  di  contrasto  agli  incendi,  continuano  ad
applicarsi,  per  quanto  attiene  al   soccorso   aeroportuale,   le
disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1980, n. 930; 
  Visto il decreto del Ministro dell'Interno, datato 16 agosto  1990,
con il quale la classificazione dell'aeroporto di Lampedusa, ai  fini
del  servizio  antincendio,  veniva  elevata  dalla   quinta   classe
antincendio aeroportuale  (5ª  categoria  ICAO)  alla  quarta  classe
antincendio aeroportuale (6ª categoria ICAO); 
  Vista la nota n. 120122, del 10 gennaio 2005,  dell'Ente  Nazionale
per l'Aviazione Civile - Dipartimento Sicurezza, Area  Infrastrutture
Aeroportuali, Servizio Operativita' -, con la  quale  l'aeroporto  di
Lampedusa e' stato individuato nella  terza  classe  antincendio  (7ª
categoria ICAO); 
  Preso atto che le dotazioni antincendio  del  Corpo  Nazionale  dei
Vigili del Fuoco, dislocate sull'aeroporto  di  Lampedusa,  risultano
adeguate alla terza classe antincendio (7ª categoria ICAO); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Innalzamento della classe antincendio dell'aeroporto di Lampedusa 
 
  1. Ai fini del servizio antincendio  aeroportuale,  l'aeroporto  di
Lampedusa e' elevato alla  terza  classe  antincendio  (7ª  categoria
ICAO), conseguentemente  alla  tabella  A,  allegata  alla  legge  23
dicembre 1980, n. 930, nella  III  classe  sono  inserite  le  parole
«Lampedusa» e nella IV classe le parole «Lampedusa» sono eliminate. 
    Roma, 16 marzo 2011 
 
                                             Il Ministro dell'interno 
                                                      Maroni          
 
Il Ministro delle infrastrutture 
        e dei trasporti 
            Matteoli