IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n.  2000/29/CE
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri di organismi nocivi ai  vegetali  o  ai  prodotti  vegetali  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 169/L alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del  24
ottobre  2005,   concernente   le   misure   di   protezione   contro
l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali; 
  Vista la decisione della Commissione n. 2010/645/UE del 26  ottobre
2010 recante modifica della decisione n. 2002/887/CE dell'8  novembre
2002 che autorizza gli Stati membri  a  prevedere  deroghe  a  talune
disposizioni della direttiva n. 2000/29/CE sopraindicata  per  quanto
riguarda i vegetali dei generi Chamaecyparis Spach,  Juniperus  legge
n. e Pinus L., nanizzati naturalmente  o  artificialmente,  originari
del Giappone; 
  Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2007,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2007, relativo  alle  misure
fitosanitarie per l'importazione di vegetali dei generi Chamaecyparis
Spach, Juniperus legge  n.  e  Pinus  L.,  nanizzati  naturalmente  o
artificialmente del tipo bonsai, originari del Giappone e  successive
modifiche; 
  Considerato che l'applicazione delle misure  fitosanitarie  fissate
dal presente decreto farebbero escludere i  rischi  fitosanitari  per
l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena; 
  Acquisito  il  parere   favorevole   del   Comitato   fitosanitario
nazionale, espresso nelle sedute del 16 e 17 novembre 2010; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento  e
di Bolzano, espresso nella seduta del 16 dicembre 2010. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In deroga a quanto previsto dal decreto  legislativo  19  agosto
2005,  n.  214,  possono  essere  introdotti  nel  territorio   della
Repubblica Italiana i vegetali originari del Giappone dei generi: 
    Pinus legge n. e Chamaecyparis Spach. dal 1° gennaio 2011  al  31
dicembre 2020; 
    Juniperus legge n. dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno  fino
al 31 dicembre 2020.