IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 pubblicato nel supplemento ordinario n. 169/L alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Vista la decisione della Commissione n. 2010/645/UE del 26 ottobre 2010 recante modifica della decisione n. 2002/887/CE dell'8 novembre 2002 che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva n. 2000/29/CE sopraindicata per quanto riguarda i vegetali dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus legge n. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone; Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2007, relativo alle misure fitosanitarie per l'importazione di vegetali dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus legge n. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente del tipo bonsai, originari del Giappone e successive modifiche; Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena; Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, espresso nelle sedute del 16 e 17 novembre 2010; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 16 dicembre 2010. Decreta: Art. 1 1. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica Italiana i vegetali originari del Giappone dei generi: Pinus legge n. e Chamaecyparis Spach. dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2020; Juniperus legge n. dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno fino al 31 dicembre 2020.