IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Vista la domanda del Sig. Monteleone Stephano, cittadino  italiano,
diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato  decreto
legislativo, il  riconoscimento  per  l'assunzione  in  Italia  della
qualifica  di  «Responsabile  Tecnico»  in   imprese   che   svolgono
l'attivita' di installazione  e  manutenzione  di  impianti  termici,
idraulici, trasporto e utilizzazione di gas di cui all'art. 1,  comma
2, lettere c), d),  e)  del  Decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo
Economico 22 gennaio 2008, n. 37; 
  Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del citato decreto legislativo n.  206/2007,  nella  riunione  del
giorno 23 febbraio 2011, che ha ritenuto  l'esperienza  professionale
di quasi quattro anni maturata nel Principato di Monaco presso  Ditta
abilitata per le lettere richieste, idonea ed attinente all'esercizio
dell'attivita' di «Responsabile Tecnico» in  imprese  che  esercitano
l'attivita' di manutenzione ed installazione di  impianti  idraulici,
di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) del  decreto  ministeriale  22
gennaio 2008, n. 37, senza  necessita'  di  applicare  alcuna  misura
compensativa, mentre ha espresso parere sfavorevole per la  richiesta
di riconoscimento relativa all'attivita' di impianti termici e per il
trasporto ed utilizzazione di  gas,  di  cui  all'art.  1,  comma  2,
lettere c) ed e) del decreto ministeriale 37/2008,  per  mancanza  di
esperienza lavorativa nei restanti settori richiesti; 
  Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di
categoria Confartigianato e CNA - Installazione Impianti; 
  Considerato che il Ministero  dello  Sviluppo  Economico  con  nota
prot. n. 0043439 dell' 8 marzo 2011 ha comunicato al  richiedente,  a
norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza
di cause parzialmente ostative all'accoglimento della domanda; 
  Verificato  che  il  richiedente,  avvalendosi  della  facolta'  di
controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7  agosto
1990, n. 241 ha preso atto del parere  della  Conferenza  di  Servizi
mediante invio di posta elettronica protocollata  in  data  14  marzo
2011 prot. n 0046579; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al Sig. Monteleone Stephano, cittadino italiano,  nato  a  Nizza
(Francia)  il  27  settembre  1984  e'  riconosciuto  il  titolo   di
«Responsabile Tecnico» per lo svolgimento in  Italia,  dell'attivita'
di manutenzione  ed  installazione  di  impianti  idraulici,  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera d) del decreto ministeriale  22  gennaio
2008, n. 37, senza  l'applicazione  di  alcuna  misura  compensativa,
mentre non  e'  riconosciuto,  neanche  con  applicazione  di  misura
compensativa, per l'esercizio  delle  attivita'  di  installazione  e
manutenzione di impianti termici e di trasporto  e  utilizzazione  di
gas di cui all'art.  1,  comma  2,  lettere  c)  ed  e)  del  decreto
ministeriale 37/2008,  per  mancanza  di  esperienza  lavorativa  nei
restanti settori richiesti. 
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ai sensi  dell'art.  16,  comma  6,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
    Roma, 15 marzo 2011 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio